Come prima cosa, risulta necessario comprendere a quale tipologia di reddito ai fini fiscali ricondurre le somme erogate al tirocinante a titolo di borsa di studio e rimborsi spese.
Le somme corrisposte ai praticanti per lo svolgimento della loro attività, nell’ambito circoscritto dell’addestramento che lo coinvolge, sono riconducibili, ai fini fiscali, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 lettera c) del T.U.I.R. (in quanto somma erogata a titolo di borsa di studio, in assenza di corrispettività della prestazione), non tra quelli rientranti nella categoria di cui alla lettera c-bis) del medesimo articolo (afferente i compensi percepiti come corrispettivo di una prestazione di lavoro).
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