Nel decreto di semplificazione fiscale (D.L. 16/2012) convertito nella legge 44/2012 , sono previste misure più severe sul tema dell'ntiriciclaggio, ed in particolare nell’ambito dei trasferimenti di denaro contante da e verso l’estero.
L’importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane resta fisso a 10.000 euro, come previsto dal D.lgs. 19.11.2008 n. 195 (pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009) ma si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza..
In base all'art. 3, comma 1, primo periodo del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario mentre non sono compresi i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilita`) sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibilesul sito dell’agenzia delle Dogane).
La comunicazione deve riportare:
La dichiarazione oltre a poter essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può essere anche trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico
In caso di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio all`atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all` Agenzia delle Dogane entro sette giorni.
Oggi con la conversione in legge del decreto 16/2012 è sceso il limite per poter accedere all’istituto dell’ oblazione (da 250mila a 40milaeuro), mentre sale al 15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia aliquota del 5% resta solo se il contante oltre soglia non supera 10mila euro). Aumenta anche a 5 anni il periodo entro il quale, se la violazione è ripetuta, si perde la possibilità di pagare in forma ridotta: A chi trasferisce all’estero (o tenta di trasferire)contanti per più di 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali, la somma che eccede la soglia viene sequestrata nella misura del 50% (se l’ eccedente supera i 10.000 euro)
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Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:
• 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
• 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;
con un minimo, in ogni caso, di € 200.
Tale pagamento può essere effettuato :
• all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione;
• ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa .
Il pagamento in misura ridotta è ora precluso, invece, nel caso in cui:
• l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
• il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 15.000 sono ora fissate nelle misure seguenti :
• dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
• dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.