Ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA, rispettivamente, gli articoli 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 consentono all’Amministrazione finanziaria di poter eseguire i controlli ed effettuare i relativi accertamenti utilizzando le risultanze bancarie riconducibili al contribuente. Abbiamo individuato nell’art. 32 del d.P.R. 600/1972 la norma che regola i poteri degli uffici nei confronti del contribuente. Tale disposto si articola in due diversi ambiti impositivi, riconducibili a:
- contribuenti in senso lato, “generici”
- ovvero a soggetti tenuti alle scritture contabili, quali esercenti arti e professioni e imprenditori.
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