Speciale Pubblicato il 18/04/2012

Doppia residenza fiscale: la condizione di ““resident but not domicilied”

di Elia Dott. Giovanni

Con la recente pronuncia n. 5382, depositata in data 04.04.2012, i Giudici di legittimità della V sezione sono tornati a pronunciare sulla residenza fiscale delle persone fisiche confermando, in sostanza, l’orientamento giurisprudenziale consolidato circa il rilievo determinante di elementi di fatto connessi alla sfera degli interessi privati del contribuente.



L’iscrizione all’Aire ha ormai (e definitivamente) assunto una valenza marginale a vantaggio del “luogo in cui il soggetto gestisce i propri interessi vitali in modo riconoscibile dai terzi (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 5382 depositata il 04.04.2012)”.
In non poche circostanze però è possibile che la sussistenza di un duplice requisito formale, qui richiamando rispettivamente la condizione di soggetto iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero e la condizione di “residente” per la legge di un altro stato, induca a credere di essere al riparo dall’accertamento sulla condizione di residente nel territorio italiano.

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“Doppia” Residenza fiscale: criticità della condizione di “resident but not domicilied”

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