L’iscrizione all’Aire ha ormai (e definitivamente) assunto una valenza marginale a vantaggio del “luogo in cui il soggetto gestisce i propri interessi vitali in modo riconoscibile dai terzi (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 5382 depositata il 04.04.2012)”.
In non poche circostanze però è possibile che la sussistenza di un duplice requisito formale, qui richiamando rispettivamente la condizione di soggetto iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero e la condizione di “residente” per la legge di un altro stato, induca a credere di essere al riparo dall’accertamento sulla condizione di residente nel territorio italiano.
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