Con il Provvedimento del 20.03.2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR (con le relative istruzioni), che sostituisce la precedente versione approvata con Provvedimento del 19.03.2009. La predisposizione di un nuovo modello è stata resa necessaria per poter adeguare la struttura ed il contenuto del modello IVA TR alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina Iva.
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Il modello IVA TR
Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2012 nel nostro caso), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti, indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e) e, a seguito della Legge Comunitaria 2010 (come vedremo nel prossimo paragrafo), anche lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, tali soggetti possono, in tutto o in parte:
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richiedere il rimborso del credito Iva;
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ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.
Per richiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Di conseguenza, scade il prossimo 30 aprile 2012 il termine per presentare il modello IVA TR relativamente al credito Iva maturato nel 1° trimestre 2012.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il nuovo modello IVA TR predisposto dall’Agenzia delle Entrate per recepire le novità apportate recentemente alla disciplina Iva e approvato con Provvedimento del 20.03.2012.
Le novità recepite nel nuovo modello
Le principali modifiche al modello IVA TR hanno riguardato:
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l’estensione, per effetto della Legge Comunitaria 2010 (art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del 15.12.2011), della possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche in relazione alle operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72; in particolare, il rimborso è ora ammesso anche per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia riguardanti:
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lavorazioni relative a beni mobili materiali;
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trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
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servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
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servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall’UE;
purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate (nuovo rigo TD5 “Operazioni non soggette”).
In merito, si precisa che le operazioni di questo tipo da considerare relativamente al 1° trimestre 2012 sono quelle effettuate dal 17.03.2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 217/2011) al 31.03.2012;
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la modifica apportata dal Decreto fiscale (art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012) al limite del credito IVA fino al quale non è richiesta la preventiva presentazione dell’istanza infrannuale per l’utilizzo dello stesso in compensazione c.d. “orizzontale”, con una riduzione di tale limite da € 10.000 a € 5.000 (novità recepita nelle istruzioni alla compilazione del rigo TD7); in sostanza:
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i crediti IVA > € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale dalla quale il credito emerge, ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
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i crediti IVA ≤ € 5.000, possono essere compensati liberamente, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge;
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la nuova aliquota Iva del 21% (in luogo di quella al 20%) in vigore dal 17.09.2011 e introdotta dalla Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011) (rigo TA11).
Le scadenze ed i codici tributo
Le scadenze 2012 per la presentazione del modello IVA TR sono le seguenti:
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il 30.04.2012, per il 1° trimestre 2012 (codice tributo per la compensazione: 6036);
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il 31.07.2012, per il 2° trimestre 2012 (codice tributo per la compensazione: 6037);
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il 31.10.2012, per il 3° trimestre 2012 (codice tributo per la compensazione: 6038);