Viene definito soggetto “multiattività” il contribuente che svolge due o più attività d’impresa, di cui per almeno una siano approvati gli studi di settore, quando l’ammontare complessivo dei ricavi delle attività non prevalenti risultino superiori al 30% del totale dei ricavi.
Il Legislatore nazionale, a decorrere dal 2007, con il D.M. 11 febbraio 2008, ha abrogato per le imprese c.d. multiattività, l’obbligo dell'annotazione separata dei costi, semplificando notevolmente sia la compilazione della dichiarazione dei redditi sia la gestione della contabilità delle aziende stesse.
Rimane in sostanza, a carico dei soggetti multiattività, la necessità di annotare separatamente i ricavi, compresi quelli derivanti dalle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
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Lo stesso decreto 11.2.2008 ha posto fine alla sperimentalità degli studi di settore per tali soggetti, prevedendo l’obbligo di compilazione dello studio relativo all’attività prevalente unitamente al prospetto multiattività presente nel modello stesso.
Per l’individuazione dell’attività prevalente il contribuente dovrà tenere in considerazione che i ricavi delle eventuali attività che rientrino nel campo di applicazione del medesimo studio di settore, seppur contraddistinte da diversi codici attività, vanno considerate nella loro totalità.
Ai fini accertativi lo studio di settore potrà essere utilizzato, dall’Amministrazione finanziaria, esclusivamente per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non, in caso di non congruità del soggetto, come riferimento per l’emissione dell’avviso di accertamento.
Per quel che riguarda gli adempimenti dichiarativi IVA si precisa che non essendo previsto l’obbligo della contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/72, il contribuente “multiattività” compila un unico modulo iva comprensivo sia dell’attività prevalente sia di quelle secondarie.
In ultima analisi occorre anche precisare che non si è sempre in presenza d’imprese c.d. multiattività, poiché possono rilevarsi alcune situazioni simili in cui l’impresa svolge attività di tipo secondario (con ricavi superiori al 30% del totale) le quali sono integralmente ricomprese nello studio di settore dell’attività prevalente. In tale circostanza si configura la fattispecie di attività complementare.
Tale situazione è stata espressamente prevista dalla normativa tributaria e in tale circostanza non deve essere compilato il prospetto dell’impresa multiattività e viene meno di conseguenza l’impossibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di utilizzare un eventuale non congruità da studi di settore come base per l’emissione dell’avviso di accertamento.