In vista della prossima scadenza del 30.04.2012 i contribuenti:
• dovranno comunicare le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000 € al netto dell’Iva (effettuate dall’1.1.2011 al 31.12.2011);
• dovranno comunicare le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.600 € al lordo dell’Iva (effettuate dall’1.7.2011 al 31.12.2011);
• potranno comunicare anche le operazioni sotto soglia.
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Il decreto Semplificazioni fiscali “ripristina” l’elenco clienti fornitori
La prima esperienza con lo spesometro, avvenuta lo scorso 31.01.2012 per le operazioni relative al 2010, ha portato alla conclusione che è molto più difficile per i contribuenti trasmettere all’Agenzia delle Entrate poche operazioni piuttosto che tutte. Meglio quindi una comunicazione “a tappeto”, di tutte le operazioni registrate nell’anno per ciascun cliente e fornitore.
È questa la modifica apportata da Decreto semplificazioni fiscali, che ha:
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eliminato la soglia dei 3.000 € per le operazioni con emissione della fattura (ritorno al vecchio elenco clienti-fornitori);
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lasciato la soglia dei 3.600 € per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura. La soglia è rimasta per evitare che il dettagliante o l’albergo o il ristorante si trovi a dover identificare tutti i clienti che entrano nell’esercizio commerciale.
Il problema della decorrenza
La norma prevede che tale modifica entri in vigore dal 2012, e sulla sua decorrenza si sono aperte numerose discussioni, tanto da portare alla presentazione di un’interrogazione parlamentare (n. 5-06504 presentata da Maurizio Fugatti il 27.03.2012 al Ministro dell’economia e delle Finanze)con la quale si specifica che:
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se la decorrenza si riferisce all’invio della comunicazione, anche quella relativa al 2011, in scadenza il 30.04.2012, rientrerebbe nelle ultime modifiche;
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se la decorrenza si riferisce alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2012 il primo impatto si avrà con la comunicazione in scadenza il 30.04.2013.
La risposta fornita all’interrogazione parlamentare n. 5-06504, presentata al Ministero dell’economia delle finanze il 27.03.2012, ha chiarito che la decorrenza dal 2012 si riferisce alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, e non all’obbligo di comunicazione, per cui il primo impatto di tali modifiche si avrà con la comunicazione in scadenza il 30.04.2013, e non con quella in scadenza il prossimo 30 aprile.
Un riepilogo
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Con riferimento al 2010 l’adempimento scaduto il 31.1.2012 riguardava le operazioni:
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con riferimento al 2011, l’adempimento in scadenza il 30.04.2012 riguarda le operazioni:
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soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000 € al netto dell’Iva;
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non soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.600 € al lordo dell’Iva effettuate dall’1.7.2011 al 31.12.2011;
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con riferimento al 2012, l’adempimento in scadenza il 30.04.2013 riguarda le operazioni:
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soggette all’obbligo di fatturazione per qualsiasi importo. Dovrà essere comunicato l’importo complessivo di tutte le operazioni intervenuto con uno specifico cliente/fornitore, indipendentemente dall’ammontare unitario di ciascuna fattura;
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non soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.600 € al lordo di Iva.
Consentito inviare le operazioni sotto soglia già con lo spesometro 2011
Con comunicato stampa del 5 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
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ai fini della trasmissione dello spesometro, relativo all’anno 2011, in scadenza il prossimo 30 aprile 2012, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
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il software di trasmissione è stato ritoccato in vista del nuovo spesometro, così come modificato dal Decreto semplificazioni fiscali, per cui è consentito già a partire dallo spesometro 2011 (in scadenza il prossimo 30 aprile) includere nella comunicazione anche le operazioni sotto soglia.