Come noto il D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti passivi dell’imposta sono quindi i proprietari degli immobili ovvero i titolari di altro diritto reale, fiscalmente residenti in Italia.
Si può notare come la nuova norma colpisca esclusivamente le persone fisiche e non le società o gli non commerciali.
Interessante è rilevare come la patrimoniale non sia dovuta se l’investimento estero è detenuto da un trust nazionale o internazionale : ricordiamo infatti che la residenza del trust è legata al luogo in cui i trustee gestiranno il trust. Il cambiamento del trustee da estero a residente potrà generalmente portare alla trasformazione da un trust internazionale a un trust italiano.
La nuova imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili ossia il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
La norma è stata poi integrata dal D.L. 16/2012 che ha escluso da tassazione i casi in cui l’imposta è inferiore a 200 euro, e ha modificato la base imponibile per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni; in particolare, ha stabilito che il valore per il calcolo dell’imposta è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
Solo in via residuale si utilizza il criterio del costo storico o del valore di mercato.
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Ipotizzando quindi che Tizio abbia un immobile locato in Spagna: gli adempimenti relativi a tale immobile sono:
1. indicazione dello stesso nel Modulo RW (Sezione II);
2. dichiarazione degli affitti percepiti nel Modello Unico PF;
3. versamento della nuova imposta patrimoniale.
Si ricorda che è possibile scomputarsi le eventuali imposte sul patrimonio versate nel paese estero; in ipotesi di immobili nell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo è possibile scomputarsi sia le imposte sul patrimonio sia le imposte sui redditi che non sono state recuperate in sede di unico.