Uno dei pilastri principali del nuovo provvedimentosulla riforma del mercato del lavoro è la disciplina sulla "flessibilità in uscita e tutele del lavoratore" che modifica la norma dei licenziamenti prevista dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, Legge 300/1970.
La revisione dell’art. 18 è sostanziale: la possibilità di ottenere il reintegro resterà per i licenziamenti discriminatori, mentre per quelli di tipo disciplinare ed economici la scelta sarà demandata al giudice che per alcune causali potrà optare per un indennizzo compreso fra le 15 e le 27 mensilità.
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