Il decreto Proroghe ha sia differito il termine per effettuare il versamento degli importi dovuti, posticipandolo dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012, sia ampliato la platea dei soggetti che possono definire le liti fiscali minori in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, prevedendo che siano definibili le liti pendenti non più al 1° maggio 2011 ma al 31.12.2011. Alla luce di queste modifiche, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 15.03.2012 è intervenuta per chiarire il nuovo ambito applicativo della procedura di definizione.
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Come si definisce la lite
Il contribuente che aderisce a questa procedura e definisce la lite, azzera la controversia pendente e ne blocca la prosecuzione. Per aderire alla definizione occorre:
I versamenti delle somme devono essere effettuati entro il 2.4.2012 in un’unica soluzione, con il Mod. F24 “versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione. Devono essere utilizzati il codice tributo 8082, e il codice identificativo 71, istituiti con la Risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011.
Il decreto proroghe
Il pagamento delle somme dovute entro il 2.4.2012 è frutto di una proroga, effettuata dal legislatore con la conversione in legge del c.d. Decreto Proroghe. Con questo intervento è stato differito dal 30.11.2011 al 2.4.2012 il termine ultimo per il versamento, mentre è rimasta invariata la scadenza del 2 aprile 2012 per la presentazione della domanda di definizione.
Il decreto proroghe non ha semplicemente concesso maggior tempo per procedere al versamento, ma anche ampliato la platea dei soggetti interessati. Sono stati, infatti, riaperti i termini per la definizione delle liti fiscali pendenti, prevedendo che siano sanabili quelle pendenti fino al 31.12.2011, e non solo quelle pendenti al 1° maggio 2011.
La circolare delle Entrate
In vista del prossimo appuntamento per le definizione delle liti pendenti l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 15.03.2012, ha fornito i propri chiarimenti, resisi necessari a seguito dell’intervento effettuato da parte del Decreto proroghe che – come anticipato prima- oltre a differire il termine ultimo per chiudere le liti, ha in parte ridisegnato il perimetro applicativo di tale procedura:
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è stato ampliato l’ambito delle liti definibili, visto che – a parità delle altre condizioni -rientrano anche quelle introdotte con ricorsi alla CTP (commissione tributaria provinciale), notificati dal 2.5.2011 al 31.12.2011. La modifica, invece, non riguarda le controversie interessate da giudicato, o concluse con una decisione che risulta definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28.02.2012). Restano inoltre definibili le liti per le quali già ricorrevano i presupposti previsti dalla precedente norma, e per quali è stato riaperto il termine per effettuare il versamento;
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il termine di pagamento del 2 aprile 2012 riguarda:
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le controversie pendenti al 31.12.2011;
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le controversie pendenti all’1.5.2011, per le quali alla data del 28.02.2012 non è intervenuta una decisione definitiva;
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entro il 2 aprile 2012, dovranno essere versate eventuali integrazioni dovute nell’ipotesi in cui, successivamente al pagamento e prima della presentazione della domanda, sia intervenuta una decisione che abbia reso necessario un versamento integrativo;
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anche per tutte le nuove liti definibili opera la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012. La sospensione riguarda gli atti e le attività successivi al 28 febbraio 2012, mentre restano salvi e validi gli atti e le attività compiuti nel processo precedentemente;
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la sospensione dei termini riguarda anche tutte le liti relative a ricorsi in CTP notificati nel periodo 2 maggio – 31 dicembre 2011, sempre che i suddetti termini non fossero già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012;
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le cause pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere definite solo se alla data di presentazione della domanda non sia stata depositata la sentenza o l’ordinanza decisoria di cassazione. Infatti, a seguito del deposito della sentenza, questa assume la natura di giudicato e rende definitivo il rapporto tributario;
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se i tributi oggetto della lite si riferiscono ad anni anteriori al 1972, nel campo “anno di riferimento” del Mod. F24 va inserito l’anno 1972;
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se tra il 28.02.2012 (data di entrata in vigore della L. 14/2012) e il 15.07.2012 (data ultima prevista per il deposito da parte degli Uffici degli elenchi delle liti per le quali è stata presentata la domanda di definizione) è stata fissata la data di trattazione della lite, il contribuente può chiederne la sospensione. Quest’ultima, invece, non potrà essere richiesta se il contribuente non ha versato quanto dovuto entro il 02.04.2012 o non ha presentato la domanda di definizione entro il 02.04.2012;
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se il contribuente non si avvale della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30.06.2012, e i termini processuali riprenderanno dal 1° luglio 2012;
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non può esserci definizione quando, sulla base di elementi oggettivi desumibili dalla complessiva vicenda giudiziaria e amministrativa, un ricorso è tardivo ed è stato fatto con il solo fine di beneficiare della definizione agevolata;
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il ruolo emesso dall’Agenzia, relativo a redditi soggetti a tassazione separata, è un atto ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d’imposta nella dichiarazione, quindi non è definibile come atto impositivo e la relativa lite pendente non sarà definibile. Invece, laddove il ruolo rettifichi la dichiarazione del contribuente, esso assume anche la funzione di provvedimento impositivo, per cui la relativa lite sarà definibile, anche se riguardante il ruolo;
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l’avviso di liquidazione, emesso ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988 ha natura di atto impositivo ed è, quindi, definibile a condizione che contestualmente e/o separatamente sia stato impugnato anche l’atto “presupposto” di attribuzione della rendita catastale. la lite relativa alla determinazione della rendita e quella riguardante la liquidazione dell’imposta sono due contenziosi separati e scindibili, tanto che:
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la controversia derivante dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione è definibile;
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la causa avverso l’atto di classamento prosegue, in quanto la definibilità della lite riguarda solo le controversie riferite ad atti che determinano una maggiore imposta nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate;
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l’aliquota del 30% è quella giusta da applicare per definire una lite pendente a seguito di pronuncia di rinvio della Cassazione che ha annullato la precedente sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole all’Ufficio.
Per ulteriori approfondimenti scarica la Circolare del Giorno n. 64 del 26.03.2012 "I chiarimenti delle Entrate per definire le liti pendenti"