Speciale Pubblicato il 22/03/2012

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Bilanci in fase di liquidazione - Adempimenti ex art. 2490 cc

di Dott. Sergiacomo Andrea

Nel corso della liquidazione di una società, se la liquidazione dura più di un esercizio, i liquidatori devono predisporre il bilancio d’esercizio in ottemperanza a quanto disposto dall’art 2490 del c.c.



L’art . 2490 del c.c. rubricato “bilanci in fase di liquidazione” dispone una serie di adempimenti che i liquidatori sono chiamati ad effettuare nella fase di liquidazione. Appare evidente nella disamina dell’art 2490 del c.c., che i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479 del c.c. , ai soci.

Nella redazione del progetto di bilancio da sottoporre all’assemblea dei soci, si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del c.c. .

In particolare il principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta deve trovare la sua applicazione anche nella redazione di tali bilanci. Non va sottaciuto che in fase di liquidazione, i liquidatori, nella relazione devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Proprio questo punto, a parere di chi scrive, è di fondamentale importanza: infatti i criteri di redazione del bilancio dovranno essere adottati in un impresa non più in funzionamento, ma bensì, che sta cessando la propria attività.

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Qualche indicazione operativa per il bilancio in fase di liquidazione

Da un punto di vista operativo, il nostro capitale netto di funzionamento deve assumere le funzioni di un capitale netto di liquidazione a supporto dell’attività di liquidazione.


A supporto di quanto appena affermato, nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati; peraltro, nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.

Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'art. 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Può capitare che nello svolgimento della liquidazione sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa; tale fattispecie implica che le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata.
La relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 del c.c. .

 
In merito alla cancellazione della società dal registro delle imprese, occorre effettuare una doverosa precisazione: infatti, qualora il bilancio non fosse approvato per diserzione dell’assemblea, il liquidatore può richiedere l’iscrizione del bilancio non approvato, purchè lo stesso dimostri di aver adempiuto alle convocazioni assembleari a norma di legge ed abbia rispettato quanto predisposto nello statuto.



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