Tali pronunce s'inseriscono da un lato in un filone giurisprudenziale già tracciato dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione; dall'altro smentiscono senza mezzi termini la tesi del Ministero delle Finanze, da ultimo espressa nella Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010, circa l'assoggettamento ad IVA della TIA1.
Per comprendere gli effetti che conseguono alle pronunce in commento si ritiene opportuno riepilogare brevemente le vicende, normative, giurisprudenziali e di prassi, che si sono succedute negli ultimi anni.
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La TIA1 è stata poi sostituita dalla tariffa integrata ambientale (d'ora in avanti TIA2) dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e il successivo D.L. n. 78 del 2010, al comma 33 dell'art. 14, ha precisato che la TIA2 non ha natura tributaria . Con il che è stata riconosciuta, implicitamente, la possibilità di applicare l'IVA su tale tariffa (TIA2).
Nella sentenza n. 3294/2012 viene ricordato come la natura tributaria della TIA1 è stata affermata dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 238/2009) nonché poi ribadita dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n. 14903/2010 e sentenza n. 25929/2011) e da ultimo dalla prima sezione civile (sentenza n. 2320 del 17 febbraio 2012).
In questa situazione normativa e giurisprudenziale, è intervenuto l'art. 14, comma 33, D.L. n. 78 del 2010 stabilendo che la natura della TIA2 non è tributaria. La Corte rileva che è possibile che attraverso la citata norma l'Amministrazione, che ha elaborato il provvedimento, intendesse sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA1 (N.D.R.: al fine di arginare le richieste di rimborso). Se questa era l'intenzione, aggiunge la Corte, l' intentio legislatoris non si è tradotta in una voluntas legis , cioè in un contenuto normativo adeguato. Ne consegue che il disposto del D.L. 78 citato riguarda direttamente solo la TIA2 e tale disposizione “ ha carattere innovativo, o - meglio - istituisce una tariffa che nell'intenzione del legislatore dovrebbe essere ontologicamente diversa rispetto alla "prima Tia "”.
Infine, viene puntualizzato che la TIA1, in quanto avente natura tributaria, non è soggetta ad IVA dal momento che tale imposta deve colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, sia pure "mirata" o "di scopo" cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Sono soggette all'IVA solo le prestazioni di servizi "verso corrispettivo" e non quelle finanziate mediante imposte.
Con la sentenza n. 3756/2012 la Corte di Cassazione definisce le conclusioni dell'Amministrazione finanziaria “ frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile ”.
Ad avviso del Giudice di Legittimità, da un punto di vista strettamente logico non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l'identità tra situazioni in successione tra loro “ (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa) ”. E del resto la diversità tra le due tariffe era già stata evidenziata dalla Corte Costituzionale (nella sentenza 238/2009 sopra citata) in forza della " rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, TIA), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale ".
Conseguentemente le argomentazioni involgenti l'istituto della tariffa integrata ambientale (TIA2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d'igiene ambientale (TIA1).
Pertanto, dopo aver confutato la tesi dell'Amministrazione finanziaria, la Cassazione conclude per la non applicabilità dell'IVA alla TIA1 in considerazione della “ pacifica natura tributaria ” della medesima, della mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e della “ irrilevanza di diverse prassi amministrative, posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi ” (sottolineatura aggiunta).
Ad ogni modo si ricorda che in caso di mancato rimborso (spontaneo) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011) hanno confermato che competente alla cognizione della lite per il recupero dell'IVA è il giudice ordinario, in sintonia con l'orientamento, ormai più volte ribadito, per cui spetta a tale autorità giudiziaria giudicare in ordine alle domande proposte dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitatagli in via di rivalsa, e ciò anche quando il debito IVA venga totalmente contestato.
Si tratta, infatti, di una controversia tra privati, alla quale " resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario ".