Completiamo l’analisi del decreto fiscale n. 16 del 2 marzo 2012 con le novità di maggiore rilevanza comprese ancora nell’art. 8 che si occupa di adempimenti contabili , compensazione IVA e imposta di bollo e poi nell’art.11 riguardante i trasferimenti di denaro all’estero.
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Art. 8, comma 10: Accertamento imposta di registro
Il D.L. 16 del 2.03.2012 inserisce il nuovo comma 2-bis nell’art. 76 del Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), prevedendo che le somme dovute a titolo di imposta di registro e relativi sanzioni e interessi a seguito di accertamento possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di scadenza del pagamento, se tali somme sono relative a:
• annualità successive alla prima;
• cessioni;
• risoluzioni;
• proroghe.
Art. 8, comma 11: scritture contabili sostituite con estratti conto bancari
Il Decreto fiscale ha abrogato la disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 con cui si prevedeva la possibilità dal 2012, per le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuassero incassi e pagamenti interamente tracciabili), di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari. Per questi soggetti, torna l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Art. 8, comma 12: Riscossione a seguito di accertamento
Il D.L. n. 16/2012 attenua la stretta sul fronte della riscossione a seguito di accertamento.
In base a quanto è stato stabilito dalla Manovra Correttiva 2010, gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva emessi a partire dal 1° ottobre 2011 costituiscono direttamente titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente.
Il Decreto fiscale ora ha inserito nel comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 la disposizione per cui Equitalia deve informare il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione mediante l’invio di una raccomandata semplice all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’avviso di accertamento.
Tempi allungati anche per l’espropriazione forzata, che potrà avvenire entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, non più entro il 2° anno successivo come previsto finora.
Art. 8, comma 16 e 17: Imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate
La Manovra Monti ha previsto, per le attività finanziarie “scudate”, l’applicazione di un’imposta di bollo speciale annuale nella misura del:
• 10‰ per il 2012;
• 13,5‰ per il 2013;
• 4‰ per gli altri anni successivi.
Il primo appuntamento era inizialmente previsto per il 16.02.2012 con riferimento alle attività ancora segretate al 06.12.2011.
La proroga ufficiale giunge,proprio con il D.L. Fiscale, il quale pone come nuova data del versamento:
• il 16.05.2012 per le attività ancora segretate al 06.12.2011;
• il 16.05 di ciascun anno per le attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.
Sempre in merito alle attività finanziarie “scudate”, si segnala anche l’introduzione del nuovo comma 23-bis nell’art. 19 del D.L. n. 201/2011, con cui si prevede che le attività finanziarie “scudate”, quindi già oggetto di emersione o di rimpatrio, potranno comunque essere oggetto di accertamento ai fini Iva da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 8, comma 16 lett.g) e i): Imposta di bollo sugli immobili all’estero
Per effetto dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011 dal 2011 le persone fisiche residenti che detengono immobili all’estero, devono versare un’imposta patrimoniale sul valore degli stessi pari allo 0,76% annuo.
Il Decreto fiscale in esame ha modificato la disciplina relativa a tale imposta patrimoniale sugli immobili, stabilendo che:
• l’imposta non è dovuta se il suo importo non supera € 200
• Il valore su cui deve essere applicata l’aliquota è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
• per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. In mancanza di tale valore, si applica la regola di cui al punto precedente, e cioè si considera il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per i soggetti che lavorano all’estero:
• per lo Stato italiano (es: diplomatici) o per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
• presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
l’imposta patrimoniale sugli immobili all’estero segue le stesse regole previste per l’IMU per l’abitazione principale. E’, inoltre, prevista per tali soggetti una detrazione dall’imposta dovuta pari a € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e fino a concorrenza dell’imposta dovuta. A tale detrazione base si ggiunge, per gli anni 2012 e 2013, una ulteriore detrazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo non può superare l’importo massimo di € 400.
E’, inoltre, inserito un nuovo periodo con cui si stabilisce che per gli immobili situati in Paesi UE e garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile non detratte ai sensi dell’art. 165 del Tuir (“Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”).
Art. 8, comma 16 lett.h): Imposta di bollo sulle attività finanziarie all’estero
La Manovra Monti ha previsto, per le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia, l’applicazione di un’imposta di bollo annuale nella misura del:
• 1‰ per il 2011 e 2012;
• 1,5‰ dal 2013.
Il Decreto fiscale stabilisce ora anche che, per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione l’imposta di bollo è stabilita in misura fissa pari a € 34,20 . Viene, così, di fatto equiparata la misura dell’imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Stati UE/SEE a quella sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.
Art. 8, commi18-20: Stretta sulle compensazioni dei crediti Iva
Il Decreto fiscale, nell’ottica di combattere l’evasione fiscale, ha abbassato ulteriormente da € 10.000 a € 5.000 annui la soglia di credito Iva a partire dalla quale è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter procedere alla compensazione del credito.
Contemporaneamente, ha adeguato a tale soglia anche la modalità per effettuare la compensazione del credito. Se, infatti, il credito è superiore a € 5.000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La norma si dovrebbe applicare a partire dalle compensazioni effettuate dal 2 marzo 2012. Sarà, comunque, un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire i termini e le modalità attuative di tale disposizione.
Art.8, comma 22: Accesso nei locali degli enti non commerciali
Il Decreto fiscale stabilisce che i verificatori fiscali possono accedere ora, per i dovuti controlli, non solo ai locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche ai locali degli enti non commerciali, compresi quelli che usufruiscono dei benefici fiscali ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 (Onlus).
Art. 11, commi 1-3: Omessa comunicazione minusvalenze
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione:
• delle minusvalenze e delle differenze negative di importo superiore a € 50.000 derivanti da azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni;
• delle minusvalenze di importo superiore a € 5.000.000 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
non comportano più l’indeducibilità della minusvalenza o della differenza negativa ma comportano l’applicazione di una sanzione pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000 (nuovo comma 4-bis dell’art. 11, D. Lgs. n. 471/1997).
Art. 11, comma 8: Trasferimento di denaro contante da/verso l’estero
L’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 195/2008 stabiliva che: “Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane.”
Il D.L. n. 16/2012 in esame modifica il regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui si violi l’obbligo di cui sopra, prevedendo il sequestro delle somme da parte dell’Agenzia delle Dogane o della Guardia di Finanza , nel limite del:
- 30% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
- 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi;
• il denaro contante sequestrato garantisce il pagamento delle sanzioni con preferenza rispetto ad ogni altro credito;
• il soggetto al quale è stata contestata la violazione può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione, ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla stessa, di una sanzione ridotta pari al:
5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000; con un minimo, in ogni caso, di € 200.
Il pagamento in misura ridotta è ora precluso nel caso in cui:
• l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
• il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 10.000 sono ora fissate:
• dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
• dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.