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Tra le novità più importanti del D.L. n. 16/2012 entrato in vigore lo scorso 2 marzo ci sono quelle relative ai pignoramenti da parte dell’Agente di riscossione (Equitalia).
Viene aggiunto il nuovo art. 72-ter al D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o dovute a causa del licenziamento nella misura di:
1/5 per importi oltre i € 5.000 (immutato) E’ stata riscritta, inoltre, la procedura di espropriazione immobiliare: essa è possibile solo se l’importo del credito supera i € 20.000. La soglia di € 20.000 costituisce anche il limite al di sotto del quale Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Art. 3, commi 8 e 9 - deduzione costi sotto i € 1.000
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011, per le imprese minori (contabilità semplificata) è previsto che i costi di importo inferiore a € 1.000 possono essere dedotti anche per intero nell’esercizio in cui è stato registrato (anziché ricevuto) il documento di spesa (es. fattura).
A partire dal 1° luglio 2012, l’Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali, se l’importo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non supera i € 30 per ciascun credito e con riferimento al singolo periodo d’imposta.
La norma non si applica però se il credito deriva da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.
Art. 3, comma 12 - 770 con cifre decimali
A partire dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative al 2012 (mod. 770/2013), gli importi dovranno essere espressi in euro “mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale”, anziché all’unità di euro come previsto finora
In sostanza, l’arrotondamento non va più effettuato mediante troncamento delle cifre decimali (i centesimi di euro), bensì mediante arrotondamento al centesimo di euro sulla base della terza cifra decimale.
Art. 3, comma 15 - Soppressione imposta di bollo su trasferimenti di denaro all’estero
E’ abolita l’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri intermediari finanziari. L’imposta era stata introdotta dall’art. 2, comma 38-octies, D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto).
Art. 4, comma 12 - Rimborso Irap pregressa relativa al costo del lavoro
L’art. 2 del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva Italia) aveva previsto, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la possibilità di dedurre integralmente dall’Ires e dall’Irpef la quota dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
Ora, il Decreto sulle semplificazioni fiscali ha introdotto il nuovo comma 1-quater, che prevede il rimborso dell’Irap relativa al costo del personale per le annualità pregresse al 2012 e per le quali sia ancora pendente il termine per la richiesta di rimborso (48 mesi dalla data del versamento). Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia. La nuova norma si applica agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012.
Art. 5, comma 1 - Studi di settore
Il Decreto fiscale apporta modifiche anche in tema di studi di settore e accertamento induttivo : viene differito, infatti, al 30.04.2012 il termine per la pubblicazione in G.U. dei correttivi anticrisi per il periodo d’imposta 2011.
Per quanto riguarda l’accertamento induttivo, con il qualel’Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito del contribuente utilizzando dati e notizie in suo possesso a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili, il Decreto fiscale confermato le ipotesi in cui è possibile procedere ad accertamento induttivo previste dal decreto Salvaitalia ma ha previsto che esso si possa effettuare solo se c’è una differenza superiore al 15%, o comunque a € 50.000, “tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore e quelli indicati in dichiarazione”..
Il parametro è, quindi , ora costituito dall’ammontare dei ricavi/compensi e non più dal reddito.
Art. 8, commi 1-3, - Trattamento fiscale costi e spese relativi ad attività qualificabili come reato
Viene riformulato ed integrato l’art. 14, comma 4-bis, della Legge n. 537/1993 in tema di trattamento fiscale dei costi e delle spese relativi a fatti qualificabili come reato (es.: fatture inesistenti perché l’operazione di acquisto non è mai realmente avvenuta, oppure perché il cedente/prestatore indicato in fattura non è quello reale).
Fino ad oggi, era prevista l’indeducibilità dal reddito dei costi e delle spese genericamente “riconducibili” a tali fatti, ora, invece l’indeducibilità è limitata ai costi e alle spese “direttamente utilizzati” per commettere un “delitto non colposo” per il quale il Giudice abbia già emesso relativo decreto.
A fronte dell’indeducibilità di tali costi e spese, i ricavi “direttamente afferenti” a beni e servizi fittizi non concorrono, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, a formare il reddito oggetto di rettifica.
La nuova disciplina si applica anche ai fatti, atti o attività posti in essere prima del 2 marzo 2012, se più favorevole ed anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Art. 8, commi 6 e 7 - Garanzie crediti erariali e Guardia di Finanza
Per rafforzare le garanzie dei crediti erariali, anche la Guardia di Finanza, come l’Agenzia delle Entrate, potrà chiedere agli operatori finanziari (banche, Posta e altri intermediari finanziari) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi tipo di rapporto intrattenuto e operazione effettuata; questi ai fini di richiedere eventualmente misure cautelari quali iscrizione di ipoteca, autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni mediante Ufficiale giudiziario e così via.
Art. 8, comma 8, - liste selettive per mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale
Nell’ambito della lotta all’evasione, viene prevista la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di apposite liste selettive dei contribuenti che sono stati segnalati ripetutamente per aver violato l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o della certificazione dei corrispettivi.
Art. 8, comma 9 - Chiusura partite Iva inattive
Il Decreto fiscale va a modificare quanto era stato stabilito dal D.L. n. 98/2011 in tema di chiusura delle partite Iva rimaste inattive e riscrivendo il comma 15-quinquies stabilisce che:
• viene eliminato ogni riferimento a specifici elementi (quali i 3 anni di mancato esercizio dell’attività) sulla base dei quali procedere alla revoca d’ufficio; d’ora in poi, infatti, l’Agenzia delle Entrate procederà alla revoca d’ufficio semplicemente sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e la comunicherà al contribuente;
• il contribuente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla revoca d’ufficio, potrà fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate oppure provvedere al pagamento della sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività nella misura ridotta a 1/3 del minimo (€ 172);
• trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza alcun esito da parte del contribuente, la somma dovuta a titolo di sanzione è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.