Art. 1, commi 1, 2 e 3 - Rateizzazione dei debiti tributari
La prima novità, in ordine di stesura, nel decreto fiscale 16/2012 è l’abrogazione della norma che vietava la dilazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme per irregolarità nei pagamenti (D.lgs. n. 462/1997). D’ora in avanti, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, potrà comunque chiedere di usufruire della dilazione per momentanea difficoltà economica, anche se l’ importo è già stato iscritto a ruolo e gli è stata notificata la cartella di pagamento.
La rateizzazione, inoltre, diventa più flessibile dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale, perché la possibilità di richiedere rate crescenti in luogo di quelle costanti, introdotta dalla manovra Monti per le sole rateazioni in proroga (Vedi nostraCdg n. 21/2012 ) viene ora estesa a tutti i casi.
Questo varrà quindi anche in sede di prima richiesta di rateazione. Questi due interventi, quindi, vanno considerati assieme danno il senso della nuova disposizione, grazie alla quale il debitore può differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo un maggiore esborso negli anni successivi al primo e potendo contare su rate più sostenibile in un anno di maggiore difficoltà economica.
Le dilazioni a rate costanti, già in corso alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del decreto) non sono soggette a modificazioni, salvo il caso di rateazione in proroga.
Art. 1, comma 2, lett. B - Blocco delle ipoteche con la rateizzazione
Nonostante prima del decreto fiscale vi fossero direttive interne di Equitalia che prevedevano, una volta accordata la rateazione, che non si potesse iscrivere ipoteca, esse non tutelavano pienamente il contribuente.
Con il D.L. 16/2012, invece, è vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione. A stabilirlo è il comma 2, lett b), secondo periodo, dell’art. 1 del D.l. 16/2012, che introduce all’art. 19 del D.p.r. 602/1973 il comma 1-quater. In particolare l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
Non ci sono modifiche sul regime delle ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
Articolo 1, comma 2 lett. c,d. - decadenza dal beneficio della rateazione
Un ulteriore modifica che va incontro alle esigenze del contribuente in difficoltà, riguarda la decadenza dalla possibilità di rateizzare Prima del decreto fiscale il contribuente perdeva la possibilità di dilazionare il proprio debito con il Fisco se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive. Ora, invece, si perde il beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
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Art. 2, comma 1 - Tardiva comunicazione per benefici fiscali e regimi opzionali
Il Decreto consente la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche se il contribuente interessato non ha provveduto tempestivamente all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero agli altri adempimenti di natura formale richiesti (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro oppure opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR).
Sono, tuttavia, necessarie alcune condizioni:
Art. 2, comma 2 - Beneficiari 5‰
A partire dal 2012, possono partecipare alla riparto del 5 per mille dell’Irpef anche gli enti che non hanno provveduto entro i termini di scadenza agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo (domanda di iscrizione nell’elenco, eventuali integrazioni documentali).
Ciò è consentito a condizione che l’ente interessato:
Art. 2, comma 3 -Cessione eccedenze nell’ambito del gruppo
Ora il D.L. n. 16/2012 inserisce il nuovo comma 2-bis all’ art. 43-ter 602/1073 prevedendo che, in caso di cessione dell’eccedenza d’imposta delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, la mancata indicazione degli estremi del soggetto e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso, si applica la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 nella misura massima stabilita (€ 2065).
Art. 2, comma 4 - Termine presentazione dichiarazioni d’intento
Novità degna di nota è il differimento del termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Art. 2, comma 5 - Termine presentazione dichiarazioni per i soggetti in liquidazione
I soggetti in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante-liquidazione non più entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera della messa in liquidazione, ma entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ossia:
• in linea generale, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
• in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci , dalla data di iscrizione della relativa delibera.
Nel caso di ditte individuali, i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.
Viene, inoltre, stabilito che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione.
Art. 2, comma 6 - Ritorno degli elenchi clienti e fornitori
Viene soppresso il limite di € 3.000 a partire dal quale le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura erano soggette all’obbligo di comunicazione (c.d. “spesometro”).
Ora l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti verrà assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall’ammontare unitario di ciascuna fattura. Si tratta, di fatto, di un ritorno agli elenchi clienti e fornitori.
Resta fermo, invece, il limite di € 3.600 (al lordo dell’Iva) per la comunicazione delle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.
La novità decorre dal 1° gennaio 2012 ma sembra che l’adempimento previsto per il 30.04.2012 relativamente alle operazioni effettuate nel 2011 mantenga le regole precedenti. Si attendono i chiarimenti dell’Agenzia.
Art. 2, comma 7 - Domicilio fiscale
L’indicazione del domicilio fiscale del contribuente non è più richiesto in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari, bensì solo se espressamente richiesta.
Viene, inoltre, soppressa la norma di cui all’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, che prevedeva che la notifica degli atti al contribuente era validamente eseguita nel Comune nel quale il contribuente risultava avere il domicilio fiscale in base all’ultima dichiarazione annuale.
Art. 2, comma 8 - Limite di € 500 per la comunicazione “black list”
Il Decreto fiscale del 2 marzo stabilisce che la comunicazione delle operazioni con Paesi black list deve essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a € 500.
Art. 2, commi 9-10 - Accise
In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .