Riassumiamo i termini e le modalità di versamento delle imposte risultanti dalla Dichiarazione Unico Persone Fisiche 2012.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2011 e prima rata di acconto per il 2012) nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2012 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
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L’acconto così determinato deve essere versato:
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2012 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente.
Se questo importo:
L’acconto così determinato deve essere versato:
Anche qui se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2012 può essere versata ratealmente.
RATA |
VERSAMENTO |
INTERESSI % |
VERSAMENTO (*) |
INTERESSI % |
1ª |
18 giugno |
0,00 |
18 luglio |
0,00 |
2ª |
2 luglio |
0,13 |
31 luglio |
0,13 |
3ª |
31 luglio |
0,46 |
31 agosto |
0,46 |
4ª |
31 agosto |
0,79 |
1° ottobre |
0,79 |
5ª |
1° ottobre |
1,12 |
31 ottobre |
1,12 |
6ª |
31 ottobre |
1,45 |
30 novembre |
1,45 |
7ª |
30 novembre |
1,78 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugnoè sabato e il 17 giugno è domenica), ovvero entro il 18 luglio 2012 (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
VERSAMENTO |
INTERESSI % |
VERSAMENTO (*) |
INTERESSI % |
|
1ª |
18 giugno |
0,00 |
18 luglio |
0,00 |
2ª |
16 luglio |
0,31 |
16 agosto |
0,31 |
3ª |
16 agosto |
0,64 |
17 settembre |
0,64 |
4ª |
17 settembre |
0,97 |
16 ottobre |
0,97 |
5ª |
16 ottobre |
1,30 |
16 novembre |
1,30 |
6ª |
16 novembre |
1,63 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.