Speciale Pubblicato il 14/02/2012

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Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in uso a soci e/o familiari entro il 31.03.2012

di Tossani Dott.ssa Claudia

Con il Provvedimento n. 166485 del 16.11.2011 l'Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione dell'esistenza di beni concessi in godimento ai soci



Come noto, al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “ fittizia , ad imprese e società , di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell'imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento .

In particolare, a partire dal periodo d'imposta 2012 :


Obbligo di comunicazione


I contribuenti, al fine di consentire un’attività di controllo da parte dell’Ufficio, devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento mediante una specifica comunicazione seguendo le modalità ed i termini previsti con il provvedimento n. 166485 del 16 novembre 2011.

Tale intervento normativo, come si legge nelle “motivazioni” dello stesso provvedimento, ha lo scopo di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

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Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. In particolare:

Secondo il provvedimento delle Entrate la comunicazione può essere assolta, in via alternativa:

Sono, pertanto, esclusi dalle nuove disposizioni:

La nuova disposizione non dovrebbe operare anche in relazione a quei soggetti che, pur essendo soci/familiari, sono anche dipendenti o amministratori della società. In tal caso l’utilizzo dei beni aziendali risulta già disciplinato dall’ art. 51 del Tuir (tassazione dei “fringe benefit”).
Come noto, l'art. 2 c. 36-septiesdecies DL 138/2011 (conv. in L.148/2011) dispone che nella determinazione sintetica del reddito degli utilizzatori (persone fisiche) dei beni dell'impresa concessi in godimento andrà tenuto
conto di eventuali finanziamenti e capitalizzazioni da questi effettuati nei confronti della società.

Pertanto, l’Agenzia con il provvedimento in esame ha esteso anche a tali finanziamenti e ricapitalizzazione l’obbligo di comunicazione.
La stessa Agenzia nelle “motivazioni” al Provvedimento afferma che”… l’Agenzia delle entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano
finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti, il provvedimento prevede che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”
Ne consegue, quindi:

L’obbligo della comunicazione non sussiste per i finanziamenti e capitalizzazioni in assenza di beni concessi in godimento ai soci.

Oggetto della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata:

L’obbligo, secondo le Entrate, sussiste anche:

Quindi, il nuovo regime va esteso:

Pertanto, secondo il provvedimento in esame, l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Modalità e termini di comunicazione

I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando le consuete modalità telematiche (Fisconline / Entratel) con la possibilità di avvalersi di un intermediario abilitato.

La comunicazione va effettuata entro il 31.3 dell’anno successivo a quello di riferimento a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Considerato che l’applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 2012 il Provvedimento dispone che “per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione….. la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012” .

Quindi anche per i beni concessi in godimento nell'anno precedente al 2012 (periodo 2011). l’agenzia richiede l’invio della comunicazione entro il 31.3.2012. Inoltre, la comunicazione deve essere effettuata entro lo stesso termine (31.03.2012) anche il relazione ai beni per i quali nel 2011 è cessato il diritto di godimento.

La comunicazione va effettuata indipendentemente dal periodo di godimento del bene (ad es. frazione d'anno) in quanto non è necessario che sia in corso al 31/12 dell'anno precedente (es: al 31/03/2012 andrà comunicata l'assegnazione in godimento al padre di un'autovettura anche se la fruizione risulta avvenuta solo nel primo semestre 2011).

Come di consueto, l’Agenzia, nel momento in cui si considera completato l’invio dei dati, attesterà l'avvenuta trasmissione degli stessi mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).