L’Inps, come di consueto, ha pubblicato anche quest’anno la circolare in cui vengono resi noti gli importi dei contributi IVS di Artigiani e Commercianti per il 2012. Le aliquote contributive sono state innalzate a seguito del recente intervento della Manovra Monti, che ha previsto un aumento progressivo delle aliquote fino al 2018.
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I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
L’Inps, con la Circolare n. 14 del 03.02.2012, ha reso note le misure di tali contributi per l’anno 2012. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018.
Per il 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari a:
Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, pertanto, quest’anno le aliquote sono pari a:
Sono stati, inoltre, modificati gli importi:
Al riguardo, va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), sul quale deve essere versato, in ogni caso, un “contributo minimo obbligatorio”.
Nel caso in cui il reddito d’impresa superi tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
Nello specifico:
Il pagamento dei contributi IVS 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
Gli acconti dei contributi 2012 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:
L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2013, quindi entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).