Speciale Pubblicato il 30/01/2012

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Deducibilità IRAP: novità dal decreto Salva Italia

di Dott. Raffaele Pellino

Con il DL 201/2011 il legislatore ha introdotto la deducibilità ai fini IRES/IRPEF dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni



Come noto, l’art. 2 del DL 201/2011(convertito in legge 214/2011) permette, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (quindi dal 2012 per i soggetti con esercizio solare), di dedurre dal reddito imponibile IRES/IRPEF, l’intero ammontare dell’ IRAP relativa alla quota imponibile delle spese (al netto delle deduzioni spettanti): 

Possono beneficiare di tale deduzione tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli articoli 5, 5-bis 6, 7 e 8 del DLgs 446/1997, quali :

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Le nuove modalità di deduzione IRAP

La nuova deduzione si affianca a quella forfettaria del 10% dell’IRAP riferita ora alla sola quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati. Pertanto, qualora un soggetto presenti sia costo del personale che oneri finanziari potrà applicare entrambe le deduzioni.
Inoltre, per effetto del richiamo della norma all’art. 99 del Tuir, la deduzione (sia analitica che forfettaria) continuerà ad avvenire secondo il principio di cassa.

La manovra interviene anche sulla disciplina delle deduzioni IRAP previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato al fine di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”).
In particolare, l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

Considerato che la deduzione indicata è determinata su base annua, nel caso in cui il dipendente risulta assunto o licenziato in corso d’anno la deduzione dovrà essere rapportata all’ anno, conteggiando il numero di giorni di assunzione.

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Deducibilità IRAP: novità dal decreto Salva Italia


TAG: Determinazione imposta IRAP