Una breve sintesi delle novità fiscali della settimana da leggere con un colpo d'occhio:
- La Circolare n. 1/E del 13.01.2012 dell'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui termini di accertamento per i condoni Iva 2002;
- Possibile correggere gli errori nella dichiarazione di successione (Risoluzione n. 8/E del 13.01.2012);
- Il 17.03.2012 entrano in vigore le nuove norme sull'Iva introdotte dalla Legge Comunitaria 2010;
- Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli definitivi IVA 2012, 730/2012, CUD/2012, 770/2012 Ordinario e Semplificato;
- Le perdite fiscali sono riportabili senza limiti temporali già dai bilanci 2011;
- Le Entrate rispondono alla terza serie di quesiti sullo spesometro;
- Dal 1° febbraio 2012 si applicano le sanzioni previste per le violazioni al limite all'uso del contante.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Con la Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui termini di accertamento nei confronti del contribuente che si è avvalso, relativamente all’Iva, dei condoni del 2002. In particolare, l’Agenzia delle Entrate valorizza il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto in caso di presenza di violazioni penali, opera “automaticamente” in presenza dell’obbligo di denuncia per i reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000, indipendentemente dalla circostanza che questo obbligo sia insorto dopo il decorso del termine “breve” o sia stato adempiuto entro lo stesso termine. Prendendo spunto da tale principio, l’Agenzia chiarisce che le annualità coperte dalle sanatorie previste dalla Legge n. 289/2002, per le quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento “raddoppiati”, saranno controllate se gli uffici dispongono di specifici elementi probatori delle violazioni stesse.
È possibile correggere gli errori contenuti nella dichiarazione di successione, anche non meramente materiali o di calcolo, a condizione che le modifiche vengano dichiarate prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ovvero entro due anni dal pagamento dell’imposta principale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012.
Il 17 marzo 2012 entrano in vigore le disposizioni in materia di Iva introdotte dalla Legge Comunitaria 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 (L. n. 217 del 15 dicembre 2011). In particolare, per poter assolvere l’Iva su prestazioni di servizi “generiche” da parte di soggetti passivi UE, i committenti nazionali avranno l’obbligo di integrare la fattura estera (c.d. reverse charge) della relativa imposta.
Di notevole importanza in questa settimana l’approvazione e pubblicazione dei modelli definitivi IVA 2012 (Iva 2012, Iva base 2012, 26/LP 2012, IVA 74 bis/2012), 730/2012, CUD/2012, 770/2012 Ordinario e Semplificato. Tali modelli sono stati approvati con vari provvedimenti datati tutti 16.01.2012 ma pubblicati a scaglioni dal 16 al 18 gennaio.
Le imprese che, a causa dell’imperversare della crisi, si apprestano già a predisporre i bilanci relativi all’esercizio 2011, indotte dalla necessità di verificare eventuali situazioni di perdite, devono considerare che le novità del D.L. n. 98/2011 sulla riportabilità delle perdite fiscali si applicano già dai bilanci 2011. Di conseguenza, già dall’esercizio 2011 potranno riportare in avanti le perdite fiscali senza più limiti temporali, pur se entro il limite dell’80% del reddito di ciascun anno (si deve fare riferimento ai risultati ancora utilizzabili in tale periodo d’imposta, quindi alle perdite formate dal 2006 in poi). L’eliminazione del limite quinquennale alla riportabilità delle perdite pregresse costituisce un elemento di forte semplificazione nella redazione dei bilanci 2011.
Dato l’approssimarsi della scadenza del 31 gennaio 2012 per lo spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una terza serie di quesiti in materia. Tra i chiarimenti forniti è da rilevare la conferma dell’obbligo di comunicazione, al superamento della “soglia critica”, per gli utilizzatori di beni in leasing o a noleggio. L’esonero per i contratti di leasing e noleggio è previsto, infatti, per i soli prestatori (obbligati già ad un’altra comunicazione all’Anagrafe tributaria), non anche per i fruitori dei beni.
Si ritiene utile, infine, ricordare che dal 1° febbraio 2012 il Ministero dell’Economia sanzionerà le infrazioni al limite massimo di 999,99 euro per le operazioni in contanti, come confermato anche da una circolare della direzione Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia di questi giorni. Fino a questo momento, per le infrazioni al limite dell’uso del contante fissato dal Decreto Salva – Italia (D.L. n. 201/2011) commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, non si applicavano sanzioni.