Il caso riguarda un contribuente denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti in quanto aveva dedotto le spese per consumo di carburante attraverso schede che riportavano una serie di inesattezze e di imprecisioni tali da far ipotizzare che le spese non corrispondessero al vero.
GRATIS IL TESTO ORIGINALE E COMMENTO: Sentenza Corte di Cassazione sez. III penale n. 912 depositata il 13 gennaio 2012
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In particolare l’esame della Corte si è soffermata su questi aspetti:
- Omessa indicazione del numero di Km percorsi (indicazione obbligatoria per le imprese);
- Consumi notevolmente superiori rispetto al consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura (consumo dichiarato di 1,73 chilometri per litro di gasolio mentre la casa costruttrice aveva dichiarato un consumo di 15 chilometri per litro di gasolio);
- Disconoscimento delle firme e della calligrafia da parte dei titolari dell’impianto di rifornimento indicato sulle schede;
- Rifornimenti effettuati in date di chiusura dell’impianto di distribuzione (privo tra l’altro di “self service”).
Conclusione
La Corte ha quindi
confermato la condanna inflitta all’imprenditore nei precedenti gradi di giudizio applicando l’articolo 2 del d.lgs. 74 del 2000 che punisce per dichiarazione fraudolenta (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) chi evade le imposte avvalendosi di fatture fatte a fronte di operazioni inesistenti.