Il riferimento normativo è dato dal D.Lgs. n. 446/97, che all’art. 11, comma 1, lett. a), n.5) prevede, fra l’altro, la deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo “a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.
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