Speciale Pubblicato il 19/01/2012

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Gli ex-minimi tornano al regime normale Iva

di Gesuato Elisabetta

Gli ex-minimi costretti a fuoriuscire dal regime in vigore fino al 31.12.2011 ed esclusi dal nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, entrano naturalmente dal 2012 nel nuovo regime agevolato (previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011), che conserva però solo alcune delle agevolazioni previste dalla disciplina originaria dei minimi. Resta ferma la possibilità per tali soggetti di optare per il regime ordinario, tenendo conto del vincolo triennale.



Il regime semplificato è stato oggetto del provvedimento del Direttore delle Entrate n. 185825 del 22.12.2011, che ne ha delineato i tratti principali. Tra i molti aspetti quello sicuramente più importante è che gli ex minimi, sia che utilizzino il nuovo regime semplificato, sia che decidano di optare per il regime ordinario, dovranno addebitare l'Iva in fattura, adempimento prima non necessario visto che provenivano da un regime di esclusione dell’Iva. Si ricorda comunque che il regime semplificato potrà essere utilizzato anche da coloro che provengono dal regime delle nuove iniziative produttive o da quello ordinario, in quest’ultimo caso però si dovrà tener conto del vincolo triennale.

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Condizioni

Possono accedere al nuovo regime semplificato, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011, le persone fisiche che continuano a possedere i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi, ossia:

Inoltre, che non rientrano tra le seguenti cause di esclusione:

Sono invece esclusi dal regime semplificato, secondo il Provvedimento n. 185825 dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, i contribuenti che applicano le seguenti disposizioni:

Adempimenti semplificati

Il regime semplificato conserva solo alcune delle agevolazioni previste dalla disciplina dei minimi.
Riepilogando, infatti è previsto l’esonero:

mentre risultano ancora d’obbligo:

Criterio di cassa e di competenza

L’adozione del regime semplificato comporta la determinazione del reddito in modo ordinario, ossia in applicazione del principio di:

Ricordiamo che il reddito dei vecchi contribuenti minimi, invece, veniva determinato in base al principio di cassa; per cui l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione avveniva in base al momento dell’effettivo sostenimento della spesa o dell’effettiva percezione del ricavo o compenso.


2 FILE ALLEGATI:
Art. 27 del D.l. 98/2011 (Manovra Correttiva) Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185825 del 22.12.2011

TAG: Regime forfettario 2024