Entra in vigore il 17 gennaio 2012 la Legge Comunitaria 2010 approvata dal Governo Monti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 la Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. "Legge Comunitaria 2010”) contenente diverse disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, tra queste anche disposizioni finalizzate al recepimento nell’ordinamento italiano delle Direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA.
Le disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto introdotte dall’art. 8 della Legge entreranno in vigore a partire dal 17 marzo 2012 (si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge) ad eccezione della disciplina relativa alle cessioni di navi (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) che entrerà in vigore già dal 17 gennaio 2012, ovvero a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
Illustriamo in seguito alcune delle novità IVA:
- Prestazioni di servizi e integrazione Fatture UE;
obbligo del committente nazionale di integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE per prestazioni di servizi generiche, al posto dell’autofattura
- Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti;
- Rimborso del credito IVA trimestrale;
rimborso Iva trimestrale anche per le operazioni non soggette ex artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/72
- Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
Le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto maree destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, sono operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e quindi in regime di non imponibilità
L'articolo continua dopo la pubblicità
Prestazioni di servizi e integrazione Fatture UE – in vigore dal 17.03.2012
A partire
dal 17 marzo 2012 per poter assolvere l’Iva su
prestazioni di servizi generiche da parte di soggetti passivi UE, i
committenti nazionali avranno l’
obbligo di integrare la fattura estera (c.d.
reverse charge) della relativa imposta.
Si ricorda che fino ad ora, in questi casi, il committente italiano per poter assolvere l’Iva poteva scegliere se emettere autofattura oppure integrare la fattura con la relativa imposta.
Secondo quanto previsto dalla Legge Comunitaria
dal 17.03.2012 l’integrazione della fattura diventerà un obbligo anche per le prestazioni di servizi generiche, infatti
l’art. 8 comma 2 lett. g) della Legge Comunitaria ha previsto quanto segue:
“all'articolo 17, secondo comma del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni";
Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi – in vigore dal 17.03.2012
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche viene individuato
nel momento di ultimazione delle stesse.
Dal 17 marzo 2012, le
prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese,
si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero,
se di carattere periodico o continuativo,
alla data di maturazione dei corrispettivi.
La Legge Comunitaria,
al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea,
ha modificato l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi disponendo all'art. 8 comma 2 lett. a) quanto segue:
all'articolo 6 del DPR 633/72 dopo il quinto comma ha aggiunto il comma 6 che così dispone:
"In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime”
Rimborso del credito IVA trimestrale – in vigore dal 17.01.2012
Ai sensi dell’art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72 i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare altri tributi), presentando il Modello TR dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quando previsto dalla Legge Comunitaria
dal primo trimestre 2012 il
rimborso Iva infrannuale potrà essere
richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare,
nei confronti di soggetti passivi esteri, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), ovvero le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa;
L’art. 8 comma 2 lett. h) della Legge Comunitaria, così ha infatti disposto:
"h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis) ";