Come noto, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese il legislatore con il cd “Decreto Sviluppo” (DL 78/2010 conv. in L.122/2010) aveva sostituito la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA) per alcuni settori economici da aprile 2011.
Successivamente, con la cd “Manovra di Ferragosto (art. 3 del DL 138/2011) il legislatore ha previsto l’applicazione generalizzata della SCIA a seguito dell’ introduzione dei principi secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è “permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, salvo i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ,dalla Costituzione e relativi alla sicurezza, alla libertà ed in contrasto con l’utilità sociale
In quest’ottica è stato anche disposto l' adeguamento ai principi di liberalizzazione degli ordinamenti di Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 148/2011 di conversione (a partire dal 17/9/2011).
Con la sola presentazione della SCIA sarà possibile esercitare tutte quelle attività attualmente soggette al nulla osta della Pubblica amministrazione (somministrazione alimenti e bevande; bar e ristorazione; attività ricettive alberghiere per citarne solo alcune) ad eccezione delle attività sanitarie, di commercio dei prodotti farmaceutici e dei generi di monopolio.
Dopo la presentazione della Scia, l’Amministrazione competente avrà 60 giorni dal ricevimento della stessa segnalazione (30 giorni in edilizia), per verificare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività. Qualora si accerti la carenza di tali requisiti, l’Amministrazione può adottare provvedimenti di:
Ad evitare tali provvedimenti il contribuente può concordare con l’Amministrazione un termine per regolarizzare l’attività che non può essere inferiore a 30 giorni.
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In relazione al tipo di attività che si intende avviare, la SCIA trova applicazione quando il rilascio dell’autorizzazione dipende esclusivamente:
La SCIA non può essere utilizzata invece in attività:
Applicazione Scia nel settore edilizio
La SCIA in edilizia sostituisce la DIA ordinaria mentre non sostituisce
:• la DIA come alternativa a permesso di costruire
• atti di autorizzazione o nulla osta in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
• permesso di costruire.
()
Applicazione Scia nel commercio
In generale, la SCIA è applicabile ai procedimenti di avvio delle attività commerciali nei seguenti settori
• facchinaggio;
• intermediazione commerciale e di affari;
• agente e rappresentante di commercio;
• mediatore marittimo;
• spedizioniere;
• acconciatore ed estetista;
• tinto-lavanderia
• attività di commercio all’ingrosso
• vendita e somministrazione di alimenti e bevande compresi i trasferimenti di sede o gestione o titolarità per
Non è applicabile invece, come detto, quando l’attività prevede strumenti di programmazione. Quindi è necessaria un’ espressa autorizzazione ad esempio :
La segnalazione va presentata con modalità telematiche, se previsto in via esclusiva o a mezzo di raccomandata A/R
all’ “Amministrazione competente” che, in generale, è da individuarsi:
La segnalazione deve essere corredata:
Principali novità per la Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)