È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi (chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), così come modificato dalla Manovra correttiva di luglio (art. 27 del D.l. 98/2011).
Il nuovo regime è stato anche definito dalla stampa un “paradiso fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo, considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%.
Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime e così, dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente il 22 dicembre scorso è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, che fornisce le disposizioni attuative del nuovo regime.
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Possono accedere al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime agevolato, possono comunque decidere di rinunciarvi e di optare in alternativa per:
Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.
In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Quindi:
Un’importante novità contenuta nel Provvedimento del 22.12.2011 precisa che coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in possesso dei requisiti previsti
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, optando invece per il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388) o per quello ordinario, possono dal 2012 utilizzare il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età; resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta). A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.
Il Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:
• obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
• esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
• esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
• esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.