La Manovra di Ferragosto ha introdotto, per il triennio 2011-2013, un “contributo di solidarietà” del 3% per i contribuenti persone fisiche con reddito complessivo lordo annuo superiore a 300.000 euro. Le modalità tecniche di attuazione del contributo sono state definite con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011. Ora con la Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012 arrivano anche i codici tributo per versare, mediante il modello F24 e F24EP, tale contributo.
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Il contributo di solidarietà sui redditi oltre i 300.000 euro
Per gli
anni 2011, 2012 e 2013 le persone fisiche pagheranno un
contributo di solidarietà del
3% sui
redditi eccedenti i 300.000 €. Lo ha previsto l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (c.d. “
Manovra di Ferragosto 2011”). L’
importo pagato sarà poi
deducibile dal reddito, ottenendo così un risparmio sull’Irpef e sulle relative addizionali.
La norma rinviava ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità attuative. Il
Decreto, firmato il 21 novembre 2011, ha infatti stabilito che il
momento di determinazione del contributo di solidarietà è:
- per i redditi da lavoro dipendente (e assimilati): il momento del conguaglio di fine anno operato dal sostituto d’imposta; questi determinerà e tratterrà l’importo del contributo di solidarietà in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno (per il periodo d’imposta 2011, mese di dicembre 2011); verserà, poi, l’importo nei termini e con le modalità previste per le ritenute (per il periodo d’imposta 2011, 16.01.2012);
- per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente: il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO PF); il contributo, in particolare, andrà versato in unica soluzione insieme al saldo delle imposte sui redditi (per il periodo d’imposta 2011, 16.06.2012, o 16.07.2012 con maggiorazione dello 0,40%).
Al debutto i nuovi codici tributo per versare il contributo di solidarietà
Per
consentire al sostituto d’imposta il
versamento del contributo di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, ha istituito
due codici tributo:
- “1618”, da utilizzare con il modello F24; il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, rispettivamente il mese e l’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà (formato “00MM” e “AAAA”);
- “145E”, da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”; il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” (valore F), e nei campi “riferimento A” e “riferimento B” dovranno essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio (formato “00MM” e “AAAA”); non dovranno invece essere valorizzati i campi “codice” ed “estremi identificativi”.