Speciale Pubblicato il 09/01/2012

Tempo di lettura: 3 minuti

Rinnovo CCNL per i dipendenti degli studi professionali

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Il 29 novembre 2011 è stata stipulata l'ipotesi del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti degli studi professionali, scaduto il 30 settembre 2010. Evidenziamo gli aspetti più significativi del CCNL che sono stati oggetto di modifica in sede di rinnovo e destinate ad avere un impatto notevole nella regolazione dei rapporti di lavoro all’interno degli studi professionali



Il 29 novembre 2011, tra CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNIA, CIPA e le Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, è stata stipulata l'ipotesi del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, scaduto il 30 settembre 2010.
Per chiarezza d'informazione si segnala che il testo del CCNL è stato firmato solo da CONFPROFESSIONI, in attesa quindi della ratifica definitiva anche da parte delle altre due Associazioni: CONFEDERTECNICA e CIPA.

Il CCNL ha validità triennale, decorre dal 1° ottobre 2010 e scadrà il 30 settembre 2013, sia per la parte economica che per quella normativa.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Modifiche del nuovo CCNL

Gli aumenti retributivi , da riproporzionare per i lavoratori part-time, risultano essere i seguenti, alle scadenze sotto riportate:

Livelli

Aumento dal 1/10/2010

Aumento dal 1/04/2011

Aumento dal 1/10/2011

Aumento dal 1/04/2012

Aumento dal 1/10/2012

Aumento dal 1/04/2013

Totale aumenti retributivi

Quadri

14,12

21,17

21,17

21,17

21,17

24,70

123,50

12,49

18,74

18,74

18,74

18,74

21,86

109,31

10,88

16,32

16,32

16,32

16,32

19,04

95,20

3° super

10,09

15,14

15,14

15,14

15,14

17,66

88,31

10,00

15,00

15,00

15,00

15,00

17,50

87,50

4° super

9,70

14,55

14,55

14,55

14,55

16,97

84,87

9,62

14,44

14,44

14,44

14,44

16,84

84,22

8,70

13,05

13,05

13,05

13,05

15,23

76,13

Gli arretrati , decorrenti dal 1° ottobre 2010 , saranno erogati ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2011 , in due trance:

La quota parte relativa all'anno 2010, nonché tutto l'importo che verrà erogato in febbraio 2012 vanno assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR) in quanto competenza di anni precedenti.

Il contratto prevede che “gli arretrati saranno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la normale retribuzione mensile di cui all'art. 117” che comprende anche eventuali superminimi, assegni ad personam corrisposti volontariamente dal professionista.

E' stata modificata la durata del periodo di prova, prevista in giorni di calendario per tutti i livelli, non potrà superare i seguenti limiti:

Livello

Periodo

Quadro - 1°

180 giorni di calendario

2° - 3° super - 3°

120 giorni di calendario

4° super - 4°

90 giorni di calendario

60 giorni di calendario

Gli scatti di anzianità rimangono fissati nel numero massimo di 8 triennali e dal 1° ottobre 2011 sono determinati nelle misure sotto riportate e decoreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità:

Livello

Importo

Quadro

30,00

26,00

23,00

3° super - 3°

22,00

4° super - 4° - 5°

20,00

Il nuovo contratto prevede che i termini di preavviso , stabiliti per tutti i livelli in giorni di calendario e decorrenti dal 1° o dal 16° giorno del mese, siano differenziati in ragione dell'anzianità di servizio e in caso di licenziamento o dimissioni, nel modo seguente:

A) LICENZIAMENTO

 

Livello

 

Fino a 5 anni di anzianità

 

Tra 5 e 10 anni di anzianità

 

Oltre i 10 anni di anzianità

Quadro - 1°

90

120

150

60

90

120

3° super - 3°

30

40

50

4° super - 4°

20

30

40

15

20

25


B) DIMISSIONI

Livello

Fino a 5 anni di anzianità

Tra 5 e 10 anni di anzianità

Oltre i 10 anni di anzianità

Quadro - 1°

75

105

135

60

90

120

3° super - 3°

28

35

42

4° super - 4°

15

25

30

10

15

25

E' previsto un adeguamento dei contributi dovuti alla Cassa Sanitaria Integrativa C.A.DI.PROF . che passa, dal 1° ottobre 2011, da € 13,00 a € 14,00 e dal 1° settembre 2013 a € 15,00, mentre rimane invariata la contribuzione dovuta all' Ente Bilaterale E.BI.PRO. , pari a € 4,00 mensili complessivi per 12 mensilità, di cui € 2,00 euro a carico del datore di lavoro e € 2,00 a carico del lavoratore.

In linea con l'orientamento del Ministero del Lavoro è stato previsto che, dal mese di dicembre 2011 il datore di lavoro che ometta il versamento della quota di contribuzione per la bilateralità, è tenuto a:

il nuovo CCNL recepisce le novità del Testo Unico sull' apprendistato , fermo restando che per i rapporti già in essere alla data di stipula del CCNL (29 novembre 2011) valgono le disposizioni precedenti.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante (la tipologia più utilizzata) varia a seconda del livello di inquadramento previsto al termine del periodo di apprendistato, come segue:

Livello

Durata complessiva

Ore di formazione trasversale

Ore di formazione professionale

Quadro - 1° - 2°

30 mesi

30

270

3° super – 3°

36 mesi

60

300

4° - 4° super

36 mesi

60

300

La retribuzione viene stabilita in misura percentuale sul livello finale di inquadramento, con importi crescenti nel tempo nelle seguenti misure:

Periodo

Percentuale

Primi 12 mesi

70%

Dal 13° al 24° mese

85%

Dal 25° mese in poi

93%

Il nuovo CCNL definisce anche un modello di contratto individuale e di piano formativo al fine di uniformare e semplificare l'operatività.

In attesa della ratifica definitiva da parte delle due Associazioni datoriali non firmatarie che si auspica a breve, si ritiene comunque applicabile l'ipotesi di rinnovo.

Testo completo del nuovo CCNL Studi Professionali

Per scaricare il testo completo del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro clicca qui: CCNL Studi professionali: le novità del nuovo contratto collettivo nazionale siglato il 29.11.2011



TAG: Lavoro Dipendente