Come noto, al fine di “liberalizzare” l’esercizio delle professioni il legislatore ha disposto recentemente i seguenti interventi normativi:
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All’interno di una ampia “riforma delle professioni” prevista dal DL 138/2011, si evidenziano principi generali per cui, fermo restando l’esame di Stato per l’abilitazione, l’esercizio dell’attività professionale deve garantire:
Con la Legge di stabilità si è stabilita, inoltre, la possibilità di costituire società, secondo i modelli previsti dal codice civile, aventi per oggetto sociale l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. E’, dunque, consentita l'ammissione in qualità di soci della società oltre che dei professionisti, iscritti ad Ordini, Albi e Collegi anche di soggetti non professionisti, quali:
Infine, con l'art. 33 del DL 201/2011, il legislatore ha fissato al 13.8.2012 il termine entro il quale emanare apposito DPR di riforma. In caso contrario, scatterà l’abrogazione delle vigenti norme sugli ordinamenti professionali.
Modificando l'art. 10 della L. 183/2011 il Decreto “Salva Italia” interviene indirettamente anche sull'art. 3 del DL 138/2011 (cd Manovra di ferragosto) dimezzando la durata massima del tirocinio da 3 anni a 18 mesi (professioni sanitarie escluse).