Speciale Pubblicato il 09/01/2012

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Regime premiale per la trasparenza fiscale: l’opzione con Unico 2012

di Zamberlan Dott. Ernesto

Le condizioni e i benefici per le imprese che sceglieranno di aderire al regime premiale per la trasparenza fiscale previsto dall’art. 10 del Decreto Salvaitalia



Tra le misure di lotta all’evasione contenute nel Decreto Legge 201/2011 cosiddetto “Salvaitalia” spiccano, all’art. 10, commi 1-8, alcune agevolazioni e semplificazioni importanti per le imprese che dal 1 gennaio 2013 dimostrano con  trasparenza  la veridicità dei loro conti, anticipando i controlli dell’amministrazione finanziaria, grazie anche all’utilizzo della fatturazione elettronica. Vediamo di seguito i soggetti interessati e quali condizioni e benefici sono previsti dal regime premiale.

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Soggetti interessati, condizioni e agevolazioni per favorire la trasparenza

Il regime interessa lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone (ex. art. 5 del TUIR). Per i contribuenti in contabilità semplificata e soggetti agli studi di settore si aggiungono ulteriori misure di dettaglio. (v. dossier studi di settore).
Il regime è opzionale ossia va scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima dichiarazione dei redditi - UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.
Le condizioni richieste sono:
l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolta

Le agevolazioni previste:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi: ad es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscale
• predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti , a titolo esemplificativo: liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute,
• anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA
• abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro
• possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro dalla dichiarazione dei redditi interessata
• esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, basati cioè su presunzioni semplici (gravi precise e concordanti)

A questi si aggiungono solo per le contabilità semplificate:
• determinazione del reddito con principio di cassa
• predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia
• esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA

E’ prevista la decadenza dal regime in caso di
• mancato o ritardato invio dei dati richiesti (oltre 90 giorni)
• mancato rispetto del limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.

Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato.

Si attendono specifici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per chiarire meglio le modalità di attuazione, degli invii e la definizione completa delle semplificazioni previste.



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