Dal 1° gennaio 2019 il tasso degli interessi legali è salito dallo 0,3% in vigore fino al 31.12.2018 allo 0,8%.
A stabilirlo il decreto dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla GU n. 291 del 12.12.2018.
Spetta infatti al Mef modificare gli interessi legali sulla base:
con un decreto che deve essere emanato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
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Il tasso degli interessi legali aumenta a partire dal 2019. In particolare, la nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d'inflazione annuo registrato.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile viene fissata allo 0,8% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di conseguenza i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2019 per gli omessi o tardivi versamenti del 2018, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:
In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:
NORMA ATTUATIVA |
PERIODO DI VALIDITÀ |
MISURA TASSO INTERESSE LEGALE |
Art. 1284, C.c. |
fino al 15.12.1990 |
5% |
Legge n. 353/90 |
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 |
10% |
Legge n. 662/96 |
dal 01.01.1997 al 31.12.1998 |
5% |
DM 10.12.1998 |
dal 01.01.1999 al 31.12.2000 |
2,5% |
DM 11.12.2000 |
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 |
3,5% |
DM 11.12.2001 |
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 |
3% |
DM 1.12.2003 |
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 |
2,5% |
DM 12.12.2007 |
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 |
3% |
DM 04.12.2009 |
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 |
1% |
DM 07.12.2010 |
Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 |
1,5% |
DM 12.12.2011 |
Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 |
2,5% |
DM 12.12.2013 |
Dal 01.01.2014 |
1% |
DM 11.12.2014 |
Dal 01.01.2015 |
0,5% |
DM 11.12.2015 |
Dal 01.01.2016 |
0,2% |
DM 07.12.2016 |
Dal 01.01.2017 | 0,1% |
DM del 13.12.2017 | Dal 01.01.2018 | 0,3% |
DM del 12.12.2018 | Dal 01.01.2019 | 0,8% |
Con l'aumento della misura degli interessi legali, dal 2019 il ravvedimento sarà più oneroso.
Si ricorda che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. La nuova misura andrà applicata solo in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.
Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2019 per violazioni intervenute fino al 31.12.2018, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2019 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,8%.