Speciale Pubblicato il 13/12/2011

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Società di comodo: le principali novita dopo la Manovra di Ferragosto

di Dott. Raffaele Pellino

Tra le misure del DL 138/2011 sono state introdotte alcune importanti novità per le c.d. “società di comodo”. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2012 e producono effetto già in sede di determinazione degli acconti. Per approfondire scarica la circolare:
Le principali novità per le società di comodo dopo la Manovra di Ferragosto



Come noto, tra le principali misure introdotte dalla cd “Manovra di ferragosto”, ovvero il DL 138/2011, particolare rilevanza assumono quelle operate dall’articolo 2 riguardanti la disciplina sulle società non operative.

Le principali novità riguardano:

La maggiorazione in esame opera sul reddito complessivo e, quindi, anche sulla eventuale parte di reddito imponibile che eccede quello minimo. Invece le società che dichiarano perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi (ovvero 2 esercizi in perdita ed il terzo con un reddito inferiore a quello minimo) pur superando il test di operatività nel periodo di imposta considerato risultano "di comodo" a decorrere dal successivo 4° periodo d'imposta.

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L'applicazione del nuovo regime per le società di comodo

Considerato che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, tale disciplina si applica per la prima volta nel 2012, la prima dichiarazione interessata è UNICO 2013 qualora il triennio 2009-2011 si sia chiuso in perdita. Al riguardo, secondo la circolare 25/IR, dovrebbero essere escluse della nuova disciplina le società costituite nel 2010 o nel 2011, in quanto non si è ancora completato il triennio di “monitoraggio”. Ad avviso dell’IRDCEC,lIastituto di ricerca  dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,  inoltre, nel computo del triennio non dovrebbe assumere rilevanza la presenza di cause di esclusione, tuttavia, al riguardo si attendono specifici chiarimenti dalle Entrate.

Viene, infine, precisato che qualora le società rientrino nella nuova presunzione di non operatività e non possano beneficiare di alcuna causa di disapplicazione automatica possono comunque presentare istanza di disapplicazione alla DRE competente. In questo caso, però, oggetto dell’istanza saranno fattori quali l’economicità del comportamento imprenditoriale e la presenza di situazioni particolari che possano avere determinato lo stato di perdita.

 Al fine di limitare il numero di interpelli che saranno presentati alle Entrate, l’IRDCEC sollecita il legislatore ad implementare la casistica e prevedere nuove cause di disapplicazione automatica specifiche per le società in perdita.

Vai al Dossier  MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO 2011 per gli altri  approfondimenti



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