Novità per il processo tributario, anche in tema di spese per gli atti giudiziari.
Fino ad ora, per ciascun atto prodotto in giudizio (atto introduttivo, controdeduzioni, memorie difensive, etc …), era obbligatorio assolvere l'imposta di bollo, pari a € 14,62 per ogni quattro pagine in relazione a ciascun atto processuale; inoltre, per il mandato era necessario ulteriore apposito bollo.
Tutto ciò è stato sostituito dal contributo unificato, il quale, commisurato al valore della causa, viene assolto nel momento in cui viene instaurato il giudizio, per ciascun grado. Esso consente di “coprire” la spesa di tutti gli atti che si produrranno in quel grado di giudizio, comprese le richieste, effettuate dalle parti processuali, delle copie autentiche di atti e provvedimenti.
SOMMARIO:
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ebbene, tutto ciò è stato sostituito dal contributo unificato, il quale, commisurato al valore della causa, viene assolto nel momento in cui viene instaurato il giudizio, per ciascun grado. Esso consente di “coprire” la spesa di tutti gli atti che si produrranno in quel grado di giudizio, comprese le richieste, effettuate dalle parti processuali, delle copie autentiche di atti e provvedimenti.
Questa novità è stata introdotta dal D.L. del 6 luglio 2011, n. 98, entrato in vigore nella medesima data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'art. 37 di tale decreto, rubricato “disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, ha apportato significative modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002 – di seguito T.U.). Difatti, è stato modificato l'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, il quale dispone che: “ È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo , per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10 ”.
Quantificazione del contributo unificato
Per quanto concerne gli importi del contributo unificato, essi variano a seconda del valore della lite, valore che è determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992, come espressamente prevede il nuovo comma 3-bis dell'art. 14 del T.U. sulle spese di giustizia. Pertanto, si intenderà, quale valore della lite, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia ha ad oggetto la sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La normativa suesposta comporta delle difficoltà applicative, non essendo contemplato nulla per quanto concerne le liti dal valore indeterminabile, contrariamente a quanto accade in ambito civilistico. Difatti, vi sono diversi casi in cui non è affatto agevole quantificare il valore della controversia. Si pensi, ad esempio, all'impugnazione del provvedimento che dispone la cancellazione di un ente dall'Anagrafe delle ONLUS, del provvedimento di irrogazione di sanzioni accessorie, del diniego di autotutela, degli accertamenti catastali. Sono tutti casi in cui non è possibile attribuire un valore alla controversia sulla base del criterio fissato, ossia sulla base dell'importo delle sole imposte.
La nuova normativa pone, dunque, problematiche applicative, che è necessario risolvere.
Inoltre, si deve ritenere che in caso di appello incidentale sulle sole spese, non debba essere pagato alcun contributo, dacché il comma 5 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992, cui si deve far riferimento per determinare il valore della causa, non concerne assolutamente le spese, ma indica le sole imposte.
Quindi, appurato come debba essere calcolato il valore della lite (con le relative problematiche applicative), in base al nuovo comma 6-quater dell'art. 13 del T.U. delle spese di giustizia, il contributo unificato è dovuto negli importi indicati nella seguente tabella:
Valore controversia (in €) |
Contributo unificato |
Fino a 2.582,28 |
30 euro |
Superiori a 2.582,28 e fino a 5.000 |
60 euro |
Superiori a 5.000 e fino a 25.000 |
120 euro |
Superiori a 25.000 e fino a 75.000 |
250 euro |
Superiori a 75.000 e fino a 200.000 |
500 euro |
Superiori a 200.000 euro |
1.500 euro |
La corrispondenza dell'ammontare di contributo pagato rispetto a quanto normativamente fissato in base al valore della lite viene verificata dalla segreteria della Commissione Tributaria.
Prenotazione a debito
Ai sensi dell'art. 11 del T.U., se il ricorso è introdotto da un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il contributo unificato è prenotato a debito. Tale prenotazione a debito si applica anche per l'amministrazione pubblica, quindi anche per Agenzie ed enti locali, qualora rivestano il ruolo di ricorrente in primo grado (caso raro) o appellante principale o incidentale in secondo grado.
In tal caso, il contributo unificato prenotato a debito è annotato in apposito registro e viene recuperato dall'Amministrazione vittoriosa, qualora la parte privata soccombente sia condannata alle spese.
Quindi, poiché il decreto è entrato in vigore il 6 luglio 2011, il contributo unificato è dovuto a partire dal 7 luglio 2011. Più precisamente, i l contributo unificato è dovuto se il ricorso è stato notificato alla controparte dallo scorso 7 luglio. Di contro, se il difensore ha notificato il ricorso nel periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sull'originale dell'atto va applicato il bollo. Di conseguenza, per gli atti processuali successivi al ricorso introduttivo notificato ante 7 luglio 2011, come ad esempio la presentazione di memorie difensive, anche se presentati successivamente al 6 luglio 2011, si applica il bollo.
Quindi, l'applicazione delle nuove disposizioni è dipendente dalla data di presentazione del ricorso: sulla base della presentazione di questo, tutti i successivi atti, anche se depositati nel periodo in cui sono in vigore le nuove disposizioni, sono soggetti alle precedenti disposizioni.
Indicazioni obbligatorie nel ricorso
L'art. 13 del T.U. così come riformato dispone, al nuovo comma 3-bis, un aumento del contributo, pari alla metà, nel caso in cui il difensore non indichi nel ricorso:
Per quanto concerne la PEC, si deve comunque ritenere che, ad oggi, nel processo tributario la sua omissione non determina maggiorazione del contributo, in quanto non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale che rende operativo il processo tributario telematico.
Inoltre, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso , anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art.14 – comma 3-bis del T.U.). Non solo. È disposto espressamente (comma 6 dell'art. 13 del T.U.) che se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g), ossia si presume che il valore della lite sia di € 520.000,00 . Il che comporta il pagamento dell'importo massimo del contributo. L'esistenza della suddetta dichiarazione è verificata dalla segreteria della Commissione Tributaria.
In base al citato articolo 14, risulta chiaro che la parte tenuta al pagamento del contributo unificato è solo quella che instaura il giudizio depositando il ricorso, quindi il ricorrente in primo grado e l'appellante in secondo grado. Ne consegue che nulla è dovuto, in termini di spese processuali, per quanto attiene le controdeduzioni ed il contestuale atto di costituzione in giudizio della parte resistente.
Tale circostanza è altresì confermata dalla lettera dell'art. 13 del T.U., così come riformato. Difatti, al nuovo comma 6-quater si stabilisce che il contributo unificato è dovuto “per i ricorsi principale ed incidentale proposti davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali”. Ciò comporta che solo la parte che procede al deposito del ricorso principale o incidentale (in primo o secondo grado) è tenuta al pagamento del contributo.
Modalità di pagamento del contributo unificato (ex art. 192 dpr 115/2002)
Il pagamento del contributo unificato può avvenire utilizzando una di queste modalità:
In ogni caso, la ricevuta va sempre allegata al ricorso al momento del deposito.
Infatti, in Commissione va depositato, assieme alle copie del ricorso, il modello di certificazione di avvenuto pagamento approvato con decreto del 20.09.2010 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate), su cui va applicato il contrassegno adesivo che attesta il pagamento. Se il pagamento avviene tramite F23 o tramite bollettino postale, si deve depositare il relativo documento.