Speciale Pubblicato il 01/12/2011

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Ici 2011 alla cassa. L’appuntamento con il saldo entro il 16.12.2011

di Gesuato Elisabetta

A breve la scadenza del saldo Ici 2011 per i proprietari degli immobili diversi dall’abitazione principale. Restano debitori, però, i proprietari di immobili che pur costituendo abitazione principale rientrano nelle categorie catastali A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).



L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa: si chiama così dal 1993 (d.lgs. 504/1992), e costituisce una fonte di finanziamento per i Comuni. A differenza dell’Irpef, l’Ici non è un’imposta progressiva, in quanto si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:


L’ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate - ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva :

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In arrivo nuove misure sulla casa

La stretta sul mattone sarà sicuramente il primo pacchetto di interventi che il nuovo governo Monti intende attuare per recuperare gettito e riportare in equilibrio i conti pubblici. Tra le ipotesi al vaglio del Governo anche la reintroduzione dell’Ici sull’abitazione principale, riformulata però con  criteri di progressività.

In attesa di questi provvedimenti, resta l’importante scadenza del prossimo 16 Dicembre, per il versamento del saldo ICI 2011, che per ora non comprende l’abitazione principale.

Il saldo entro il 16.12. 2011

In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra:
- l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
- in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.

La misura delle aliquote deliberate dai vari Comuni può essere conosciuta:
- www.finanze.gov.it (sezione dedicata alla fiscalità locale);
-  www.webifel.it (sito Internet della Fondazione ANCI).
Ricordiamo che l’imposta va commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si computa se è inferiore o uguale a 14 giorni.

Il versamento del saldo Ici

Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.

A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro. Nel caso di utilizzo del bollettino postale deve essere arrotondato solo l’importo del versamento totale, mentre quelli relativi alle singole fattispecie (terreni, aree fabbricabili …) devono essere esposti arrotondati al centesimo.

Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907):



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