L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa: si chiama così dal 1993 (d.lgs. 504/1992), e costituisce una fonte di finanziamento per i Comuni. A differenza dell’Irpef, l’Ici non è un’imposta progressiva, in quanto si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:
- 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici);
- 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1;
- 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
- 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).
L’ici viene
pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in
due rate - ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva :
- la prima entro il 16 giugno (c.d acconto) sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente;
- la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo) prendendo a riferimento l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune nell’anno a cui si riferisce l’imposta (al momento del saldo, quindi, potrebbe eventualmente essere effettuato un conguaglio).
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In arrivo nuove misure sulla casa
La stretta sul mattone sarà sicuramente il
primo pacchetto di interventi che il nuovo governo Monti intende attuare per recuperare gettito e riportare in equilibrio i conti pubblici. Tra le ipotesi al vaglio del Governo a
nche la reintroduzione dell’Ici sull’abitazione principale, riformulata però con
criteri di progressività.
In attesa di questi provvedimenti, resta l’importante scadenza del prossimo 16 Dicembre, per il
versamento del saldo ICI 2011, che
per ora non comprende l’abitazione principale.
Il saldo entro il 16.12. 2011
In linea di massima
il saldo ICI 2011 si determina come
differenza tra:
- l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,
- l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:
-
l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro t
enendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
- in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011,
occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.
La misura delle aliquote deliberate dai vari Comuni può essere conosciuta:
- rivolgendosi ai Comuni interessati,
- ovvero consultando i seguenti siti Internet:
- www.finanze.gov.it (sezione dedicata alla fiscalità locale);
- www.webifel.it (sito Internet della Fondazione ANCI).
Ricordiamo che
l’imposta va commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si computa se è inferiore o uguale a 14 giorni.
Il versamento del saldo Ici
Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il
versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria,
anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3901 per abitazione principale;
- 3902 per i terreni agricoli;
- 3903 per le aree fabbricabili;
- 3904 per gli altri fabbricati.
Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.
A prescindere dalle modalità scelte, l
’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro. Nel caso di utilizzo del bollettino postale deve essere arrotondato solo l’importo del versamento totale, mentre quelli relativi alle singole fattispecie (terreni, aree fabbricabili …) devono essere esposti arrotondati al centesimo.
Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al
ravvedimento operoso applicando gli
interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907):
- dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
- 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve);
- 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo).