La Guardia di Finanza aveva effettuato verifica fiscale presso una srl che commerciava in moto ed automobili, cui fecero seguito diversi avvisi di accertamento ai fini IRPEG, ILOR E IVA per il 1997. L’Ufficio sosteneva che la società effettuava la sottofatturazione sistematica delle vendite dei veicoli omettendo di registrare gli acconti versati.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente per la “mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle presunzioni” dei funzionari per l’accertamento. L’assenza a verbale di una lista di acquirenti non consentiva infatti di provare le loro deduzioni. Dello stesso avviso si era pronunciata la Commissione Tributaria Regionale nel secondo grado di giudizio.
Nel ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate lamentava invece come nelle sentenze si mancasse di dare conto della circostanza che le somme fatturate dalla società come corrispettivo di vendita erano inferiori al prezzo dichiarato dai compratori nei contratti di finanziamento per lo stesso acquisto. La Cassazione accetta quindi come fondato il motivo di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e cassa la sentenza rinviandola ad altra sezione della CTR Sicilia.
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