Speciale Pubblicato il 25/11/2011

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EDITORIALE: La settimana fiscale in breve dal 21 al 25 Novembre 2011

di Staff di Fiscoetasse

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 25 Novembre 2011: Gli immobili fantasma e la Circolare dell'Agenzia del Territorio - Obbligo del collegio sindacale anche nelle Srl di maggiori dimensioni - Esclusa la regolarizzazione dell'Iva se le fatture sono false - Online il software per la compilazione dello spesometro - Comunicazione di leasing entro il 31.01.2012 - Attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato: dettate le regole attuative del regime introdotto dal D.L. n. 98/2011 - Ridotto l'acconto Irpef di novembre



Una breve sintesi delle novità fiscali della settimana da leggere con un colpo d'occhio:

- Definite le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto;

- Collegio sindacale: il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti interpreta le nuove norme della Legge di Stabilità 2012;

- No alla regolarizzazione dell'Iva in caso di fatture false: sentenza della Corte di Cassazione;

- Disponibile sul sito dell'Agenzia il software per compilare la comunicazione dello spesometro;

- Esteso l'obbligo della comunicazione di leasing anche agli operatori commerciali che locano o noleggiano autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili;

Avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali: definite le modalità attuative per l'affrancamento;

- Acconto Irpef 2011 scende all'82%.  

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La settimana fiscale in breve dal 21 al 25 Novembre 2011

Con la Circolare n. 7/2011, pubblicata il 18.11.2011 dall’Agenzia del Territorio, sono state definite le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all’attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto (c.d. “immobili fantasma”). Sono state definite, inoltre, le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari degli immobili. Si ricorda che, per la regolarizzazione degli immobili fantasma c’era tempo fino al 30.04.2011. In assenza di tale adempimento, l’Agenzia del Territorio iscrive transitoriamente una rendita presunta, sulla base della quale dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, con una nota diffusa il 18.11.2011, interpreta le nuove norme della Legge di Stabilità 2012 che hanno modificato il codice civile sulla disciplina del collegio sindacale e la relativa introduzione del sindaco unico. Innanzitutto, la norma si sofferma sulle Spa e chiarisce che ai soci spetterà il compito di decidere di cambiare pattiziamente la struttura dei controlli interni, prevedendo la riduzione del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico, attraverso una modifica dello statuto della società. Sul fronte delle Srl, invece, il documento prende in considerazione la possibilità di applicare anche alle Srl la nuova previsione sulla composizione dell’organo di controllo nelle Spa, che impone alle società di maggiori dimensioni l’obbligo di nomina di un collegio sindacale pluripersonale.

Con la Sentenza n. 24231 del 18.11.2011 la Corte di Cassazione stabilisce che se il contribuente emette fatture per operazioni inesistenti non può accedere alla procedura di regolarizzazione dell’IVA indebitamente fatturata, tramite il ricorso alle note di variazione, a meno che non dimostra la sua buona fede o l’eliminazione, in tempo utile, del rischio di perdite di gettito erariale. Si tratta, in tal caso, di frode fiscale, e non di mera elusione, invocabile con l'istituto dell'abuso del diritto.

È online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la compilazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva ovvero a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, nel caso di operazioni senza obbligo di emissione della fattura (c.d. “spesometro”). Si ricorda che, a regime, la comunicazione va inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per la comunicazione relativa al periodo d’imposta 2010, il termine di invio è fissato al 31.12.2011, e riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25.000 euro.

Con il Provvedimento del 21.11.2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate estende l’obbligo della comunicazione di leasing anche agli operatori commerciali che locano e/o noleggiano autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili. Inoltre, viene specificato che nella stessa comunicazione trovano posto anche i dati richiesti dallo “spesometro”, perché ricompresi nell’unico tracciato per l’invio. Infine, per le comunicazioni di leasing relative agli anni 2009 e 2010, la scadenza fissata al 31.12.2011 viene prorogata al 31.01.2012. A regime, la comunicazione andrà inviata entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente.

A pochi giorni dalla scadenza di mercoledì 30 novembre 2011, entro cui deve essere versata l’imposta sostitutiva per affrancare i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 22.11.2011, detta le modalità attuative del regime opzionale introdotto dal D.L. n. 98/2011. In particolare, viene chiarito che l’imposta sostitutiva si applica alle operazioni straordinarie o traslative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109/E del 24.11.2011, istituisce anche il codice tributo “1843” per il versamento di tale imposta.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 21.11.2011 ed in corso di pubblicazione, prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto entro il 30.11.2011, che sarà pertanto pari all’82%. Lo stesso decreto prevede, inoltre, la riduzione di 3 punti percentuali anche per l’acconto Irpef relativo al 2012. La previsione di uno “sconto” sull’acconto dovuto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 è contenuta nella Manovra correttiva 2010, che aveva rinviato ad un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione dell’entità della riduzione. Chi ha già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99% potrà fruire di un credito d’imposta pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24.


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