Con l’art. 7, co. 2, lett. s) del cd Decreto Sviluppo , il legislatore, al fine di adottare misure di semplificazione per le imprese minori, ha introdotto una nuova disposizione all’interno del comma 3 dell’art. 66 del TUIR , la norma che disciplina la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata.
Pertanto, secondo il nuovo dettato normativo “i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”.
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Quali sono i costi deducibili secondo la nuova norma?
Questa disposizione, derogando all’ordinario principio di competenza, (art. 109, co. 2, lett. b), del TUIR prevede la
possibilità di dedurre integralmente i costi sostenuti dalle imprese minori relativi a spese cd “a cavallo” di 2 esercizi, nel periodo d’imposta in cui le stesse ricevono la fattura o altro documento di spesa
in questi casi:
- contratti con "corrispettivi periodici”
- singole spese
- di importo non superiore a €. 1.000 (imponibile)
In particolare, si deve trattare di costi connessi a corrispettivi periodici , quali ad esempio:
- le utenze ( energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- le assicurazioni (cioè di contratto unitario che estende la copertura su 2 o più annualità)
- la tenuta della contabilità o di mandati professionali analoghi (es: compilazione delle dichiarazioni, ecc.)
- i contratti di assistenza e manutenzione periodica.
Non rientrano nella previsione
tutte le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di natura istantanea come ad esempio le consulenze «spot».
La
deduzione scatta
nel periodo d'imposta in cui il documento è ricevuto dal contribuente e non nel periodo in cui lo stesso viene "registrato". In pratica, la nuova disposizione permette ai contribuenti minori di evitare la contabilizzazione di ratei e i risconti.
Si ritiene che la norma sia applicabile dal periodo d'imposta 2012 in quanto lo Statuto del contribuente impone di differire le novità tributarie di natura sostanziale al periodo successivo, anche se il decreto non è intervenuto specificamente in merito.