E’ confermata anche per il 2012 la detassazione delle somme erogate ai dipendenti del settore privato in relazione a premi di produttività, consistente nell’assoggettamento di tali somme ad un’imposta sostitutiva pari al 10% fino ad un importo massimo che sarà indicato con apposito decreto attuativo. Rinnovato anche lo sgravio contributivo di tali somme. E’ quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 12.11.2011).
L'articolo continua dopo la pubblicità
La Legge di Stabilità 2012 (art. 33, comma 12) ha prorogato fino al 31.12.2012 la detassazione dei premi di produttività dei dipendenti del settore privato con determinati requisiti, agevolazione introdotta inizialmente dal D.L. n. 93/2008 e poi prorogata di anno in anno fino al 2011.
L’agevolazione prevede l’assoggettamento delle somme erogate in denaro a titolo di premi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ad un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di prossima emanazione (vedi lo speciale del 22.06.2012 aggiornato al D.p.c.m. del 23/3/2012 con cui sono stati fissati i nuovi limiti di detassazione) , stabilirà:
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, ma il lavoratore può decidere di rinunciare all’agevolazione qualora sia meno conveniente dell’applicazione della tassazione ordinaria.
In attesa del suddetto Decreto di attuazione, si ricorda che, negli anni precedenti, le condizioni richieste per fruire dell’agevolazione in esame erano le seguenti:
La Legge di Stabilità 2012, inoltre: