Speciale Pubblicato il 18/11/2011

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Ristrutturazione edilizia e detrazione 36%: semplificazioni dal 14 maggio 2011

di Erario Anna Eleonora

Il Decreto Sviluppo semplifica la detrazione 36% per la ristrutturazione edilizia: niente comunicazione preventiva e nessuna indicazione della manodopera in fattura



Dal 14 maggio 2011 sono cambiate le regole per fruire della detrazione Irpef 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia. In base a quanto stabilito dal Decreto Sviluppo 2011 (D.L. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. q) e r)), infatti, non si ha più l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, né di indicare in fattura il costo della manodopera. Sarà sufficiente semplicemente indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione e conservare gli ulteriori documenti richiesti per fruire della detrazione indicati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

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Le novità introdotte

Per fruire della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a partire dal 14 maggio 2011 non si deve più:
inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori;
• farsi indicare in fattura il costo della manodopera.
Si dovrà semplicemente indicare, nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO PF) relativa al periodo d’imposta per il quale si intende fruire della detrazione:
• i dati catastali identificativi dell’immobile;
• gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo alla detenzione, se i lavori sono effettuati dal detentore e non dal possessore dell’immobile (es.: contratto di affitto nel caso di lavori effettuati dall’inquilino conduttore);
• gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

I documenti da conservare

I contribuenti che intendano fruire della detrazione 36% devono, inoltre, semplicemente conservare ed esibire su richiesta degli uffici delle Entrate i documenti indicati con Provvedimento direttoriale del 02.11.2011.
Si tratta, in realtà, dei medesimi documenti che prima dovevano essere allegati alla Comunicazione preventiva di inizio lavori e che ora è sufficiente conservare ed esibire se richiesti:
abilitazioni amministrative edilizie se richieste, o, se non richieste, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e il fatto che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti);
ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;
delibera assembleare e tabella millesimale (per gli interventi su parti comuni di edificio residenziale);
dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile);
comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente (se richiesta dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri);
fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate (anche senza indicazione separata del costo della manodopera);
ricevute dei bonifici di pagamento.



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