I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, ecc) devono versare la seconda rata di acconto IRES e/o IRAP, o l'acconto in unica soluzione, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre per i soggetti "solari"). Gli acconti d’imposta devono essere versati in due rate se l’importo della prima rata supera 103 €. In questo caso:
Se l’importo della prima rata, invece, non è superiore a 103 € il versamento dell’acconto deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011.
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Per determinare l’ammontare dell’acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente il metodo storico o quello previsionale.
Utilizzando il metodo storico l’acconto Ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 è stabilito in misura pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente (al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente), ossia degli importi indicati:
Quindi, per stabilire se sussista l’obbligo di versare l’acconto Ires per il periodo d’imposta 2011, per le società di capitali e gli enti commerciali, si dovrà considerare l’importo indicato in tali righi, e se detto importo:
In alternativa al metodo storico è possibile determinare l’acconto son il metodo previsionale, in questo caso l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2011. Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2011 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2010, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento. È consigliabile pertanto di adottare criteri prudenziali di calcolo, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più interessi) applicata per insufficiente versamento d’acconto.
Per l’acconto Irap si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi e il relativo versamento va effettuato con le modalità e nei termini per queste fissati.
In particolare, l'acconto IRAP 2011 è stabilito nella misura pari al 100% dell’importo “Totale imposta” esposto a rigo IR22 del mod. IRAP 2011.
Per determinare se l’acconto è dovuto o meno e se il versamento va effettuato in unica soluzione o in 2 rate vanno applicate le regole sopra esposte con riferimento all’acconto IRES.
L’acconto non deve essere versato se l’importo in questione è inferiore a 21 euro per i soggetti Ires.
Per quanto riguarda la possibilità di calcolare l’acconto Irap in base ad una stima del valore della produzione netta 2011 (cd. Metodo previsionale), va evidenziato che non vi è alcun impedimento legislativo per il contribuente a sanare, facendo ricorso al ravvedimento operoso, il mancato o minor versamento degli acconti Irap utilizzando il metodo previsionale.
È facoltà dei contribuenti di commisurare il versamento dell’acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza, ferma restando l’applicazione della sanzione e degli interessi per versamento insufficiente.