La Legge di stabilità 2012 appena varata innalza i limiti per consentire le liquidazioni periodiche dell’Iva con cadenza trimestrale, ma non quelli che permettono di pagare il saldo d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo.
Dal 1° gennaio 2012, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata) potranno liquidare l’Iva trimestralmente ed effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi:
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limiti per la tenuta della CONTABILITA' SEMPLIFICATA :
per le Imprese esercenti attività di servizi
Ricavi anno precedente |
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vecchio limite |
nuovo limite |
non superiori a € 309.874,14 |
non superiori a € 400.000 |
per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi
Ricavi anno precedente |
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vecchio limite |
nuovo limite |
non superiori a € 516.456,90 |
non superiori a € 700.000 |
Tuttavia il Decreto in questione non aveva modificato i limiti di accesso all'opzione per le liquidazioni IVA trimestrali, i quali rimanevano i seguenti.
limiti per poter optare per la LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE:
Volume d'affari anno precedente |
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Imprese esercenti attività di servizi |
non superiore a € 309.874,14 |
Imprese esercenti altre attività |
non superiore a € 516.456,90 |