È uscita il 4 novembre 2011 una circolare del ministero dell’Economia per fugare i dubbi interpretativi sull’art. 49 del DLgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio) modificato dal decreto legge 138 del 13 agosto 2011 che ha ridotto da 5.000 a 2.500 euro i limiti nell’uso del contante per le transizioni tra i privati .
Il problema era nato da molte segnalazioni da parte di istituti di credito che avevano ritenuto di dover comunicare all’amministrazione finanziaria come irregolari e quindi sanzionabili tutti i versamenti o prelevamenti dai conti correnti uguali o superiori a 2500.
Il ministero sottolinea invece che la violazione della norma si ha solo per i trasferimenti rispetto ai quali esistano “concreti elementi” che facciano sospettare il pagamento di un bene o di un servizio non tracciabile superiore alla soglia. La sanzione, lo ricordiamo , può arrivare al 40 per cento della somma trasferita.
Tali concreti elementi devono essere indicati dagli istituti nella comunicazione al Ministero per la valutazione di possibili illeciti.
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Contanti: il nuovo limite è 2.500 Euro