Una breve sintesi delle novità fiscali della settimana da leggere con un colpo d'occhio:
- Chiarite le modalità di calcolo del requisito di mutualità prevalente per le società cooperative di produzione e lavoro che si avvalgono dell'opera di terzi tramite contratti di appalto;
- Consentito l'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte delle Forze di Polizia a fini investigativi;
- Possibile la rinuncia all'agevolazione prima casa senza sanzioni se non si riesce a trasferire la residenza;
- Il contratto di compravendita di un immobile deve indicare l'Iva versata separatamente dal prezzo;
- Approvato un nuovo modello per la richiesta di domiciliazione fiscale degli atti;
- Entro il 31.12.2011 ripresa degli adempimenti fiscali di tutti i terremotati d'Abruzzo;
- Pronto il software per l'invio telematico della domanda di chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro;
- I documenti per fruire della detrazione del 36 per cento a seguito dell'abolizione della comunicazione di inizio lavori.
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La settimana fiscale in breve dal 31 ottobre al 4 novembre 2011
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 104/E del 28.10.2011, chiarisce le
modalità di calcolo del requisito di
mutualità prevalente in capo alle
società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’
opera di terzi, tramite
contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale. Ai fini fiscali, per verificare il requisito della mutualità prevalente, rileva il rapporto delle retribuzioni dei soci lavoratori insieme a tutti gli altri costi sostenuti dalla società cooperativa, escluse le materie prime e sussidiarie. Diversamente da quanto previsto nel Codice civile, la norma tributaria considera i costi sostenuti per il pagamento di opere affidate in appalto ad altre imprese come costi di lavoro, e pertanto computati nel calcolo di prevalenza:
se quindi, la
società impiega maggiori somme per pagare le
prestazioni di terzi affidate in appalto rispetto al pagamento delle retribuzioni dei soci, non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601/1973.
Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno hanno siglato il 28.10.2011 un accordo per consentire l’
accesso all’Anagrafe Tributaria per tutte le Forze di Polizia. Si tratta di un prezioso strumento di lavoro che
consentirà alle Forze di Polizia
interventi più mirati nell’attività investigativa, soprattutto nell’ambito delle
indagini patrimoniali e, di conseguenza, nell’
aggressione ai beni illecitamente acquisiti.
Con la
Risoluzione n. 105/E del 31.10.2011, l’Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito che è
possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa”, senza incorrere nell’applicazione di
sanzioni, se il
richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile
entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione. Non è possibile, invece, rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto, posto che in tal caso la dichiarazione, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.
La Corte di Cassazione, con la
Sentenza n. 22084 del 25.10.2011 ha stabilito che il
contratto di compravendita firmato dal notaio, nel quale si
attesta l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo dell’immobile, non prova anche il versamento dell’Iva dovuta. L’ammontare del tributo, infatti, deve essere necessariamente evidenziato rispetto alla somma complessivamente versata.
A partire
dal 2 gennaio 2012 i contribuenti, che intendono
ricevere gli atti e gli avvisi provenienti dall’Agenzia delle Entrate in luogo diverso dal proprio domicilio fiscale, dovranno
usare un nuovo modello, che potrà essere
presentato per raccomandata con ricevuta di ritorno o in via telematica. Con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.11.2011 è stato, infatti, approvato il modello e le istruzioni per comunicare l’indirizzo del domicilio – diverso da quello fiscale – presso il quale ricevere la notifica degli atti.
Entro il 31.12.2011 dovranno essere
effettuati, anche
nei comuni abruzzesi del “cratere”, gli
adempimenti fiscali, diversi dai versamenti,
sospesi a causa del terremoto del 6 aprile 2009. Lo ha previsto il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
2.11.2011 che indica le modalità applicative del nuovo termine. La scadenza riguarda tra l’altro la presentazione delle dichiarazioni fiscali, modelli Unico compresi, per gli anni d’imposta 2008 e 2009.
Con il
Comunicato Stampa del 3.11.2011, l’Agenzia delle Entrate annuncia che è
disponibile sul proprio sito internet il
software per inviare telematicamente la domanda per la chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro, il cui termine ultimo per l’invio è il 2.04.2012.
Resta comunque ferma la prima
scadenza del 30.11.2011 per
versare, in unica soluzione,
l’importo agevolato, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” e riportando il codice tributo “8082”.
A seguito dell’
abolizione, dal 14.05.2011, dell’
invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, ai fini della
detrazione Irpef del 36% sulle spese di recupero edilizio delle abitazioni, i contribuenti sono tenuti a
conservare alcuni
specifici documenti. Lo prevede il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
2.11.2011 che
elenca tali documenti da conservare ed esibire a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.