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La circolare 20/E 2011 ha fornito una serie di chiarimenti su casi particolari riguardanti la disciplina della detrazione : Vediamo i principali.
1. Casa in comproprietà e bonifico o fattura recanti un solo nominativo -
Se entrambi i coniugi sostengono le spese per i lavori di ristrutturazione della casa in comproprietà, ma le fatture e i bonifici sono intestati ad uno solo di essi, la spesa può essere detratta anche dall’altro coniuge, purché nella fattura viene annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo. In ogni caso, il coniuge che non aveva personalmente spedito la comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve indicare, il codice fiscale del soggetto che l’ha inoltrata. Comunque, a prescindere dal rapporto tra i comproprietari, anche se i codici fiscali dei soggetti interessati non compaiono né in fattura né nel bonifico, tutti i proprietari, in base all’onere effettivamente sostenuto, possono fruire della detrazione purché la fattura venga integrata con l’indicazione della spesa sostenuta da ciascun interessato.
2. Acquisto box da impresa costruttrice -
La L. 448/2001 ha esteso l’agevolazione del 36% anche al caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione, per i lavori eseguiti entro il periodo 01.01.2008-31.12.2012 purché gli immobili siano assegnati o alienati entro il 30.06.2013.
In caso di acquisto di box pertinenziale intestato a ciascun coniuge al 50%, la detrazione spetta limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa, e da questa documentati. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’agevolazione spetta in base all’onere effettivamente sostenuto e, ad esempio, potrà essere attribuita anche solo ad un coniuge se costui indica in fattura di aver provveduto interamente alla spesa.
3. Immobile ristrutturato concesso dall’erede in comodato gratuito a terzi
L’erede che concede in comodato gratuito a un terzo l’immobile ristrutturato dal de cuius non potrà più continuare a beneficiare della detrazione del 36%, poiché attraverso il comodato la disponibilità del bene passa al comodatario. La C.M. n. 24/E del 10.06.2004 infatti aveva chiarito che in caso di decesso del soggetto beneficiario, la fruizione dell’agevolazione si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del ben cioè l’immediata disponibilità dell’immobile, anche non adibito ad abitazione principale.