La normativa relativa alle società cooperative, in particolare quelle e mutualità prevalente, prevede una serie di agevolazioni fiscali che sono state ridotte nel tempo. In questo senso è intervenuta anche la Manovra di Ferragosto 2011 che modifica la percentuale di tassazione degli utili netti annuali, introducendo altresì la tassazione di una parte dell’utile accantonato alla riserva minima obbligatoria. Le nuove norme troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2012. Nella determinazione degli acconti per il 2012, l’imposta 2011 va ricalcolata applicando le nuove disposizioni.
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Regime previgente
Ai sensi dell’art. 1, comma 460 della L. n. 311/2004, per le società a mutualità prevalente, alla formazione del reddito imponibile non concorre:
- la quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (riserva legale);
- il 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In base a tale norma, nei confronti delle cooperative e dei loro consorzi a mutualità prevalente si applicavano (e si applicheranno ancora per il 2011) le seguenti regole:
- le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, erano soggette a IRES per una quota di utili netti annuali (indipendentemente dal fatto che fossero stati o meno accantonati a riserva indivisibile) pari al 30%;
- le cooperative di consumo dovevano scontare l’imposta sul 55% dell’utile conseguito.
Incremento della tassazione degli utili
Con l’obiettivo di aumentare la pressione fiscale in riferimento ad alcune categorie, a partire dal 2012, si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente. Pertanto, la quota degli utili netti che concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative passerà:
- dal 30% al 40%, per le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi;
- dal 55% al 65%, per le cooperative di consumo e i loro consorzi.
Restano escluse da tale aumento le cooperative agricole e della piccola pesca, così come le cooperative sociali.
Utile non assoggettato a tassazione
Le nuove percentuali rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile qualora sia destinata a:
- riserva indivisibile (ai sensi dell’art. 12 della L. n. 904/1977);
- fondo mutualistico, nella misura pari al 3% degli utili netti (ai sensi dell’art. 11 della L. n. 59/1992);
- rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 59/1992).
Tassazione della riserva minima obbligatoria
Per
tutte le cooperative viene, invece, ridotta del 10% la totale esclusione dal reddito degli utili netti annuali destinati alla
riserva minima obbligatoria. Infatti, se prima della modifica l’utile accantonato a riserva minima obbligatoria era escluso da imposizione, ora lo stesso dovrà essere
tassato nella misura del 10%.
Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative devono
destinare a riserva legale almeno il
30% degli utili netti annuali. Di conseguenza, il risultato finale sarà un maggior imponibile pari al 3% degli utili netti.