Speciale Pubblicato il 26/10/2011

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Cooperative: taglio ai benefici fiscali

di Globa Violeta

La Manovra di Ferragosto 2011 limita le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative, attraverso l’innalzamento del 10% della tassazione degli utili netti annuali, per le cooperative a mutualità prevalente, e la tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, per tutte le cooperative.



La normativa relativa alle società cooperative, in particolare quelle e mutualità prevalente, prevede una serie di agevolazioni fiscali che sono state ridotte nel tempo. In questo senso è intervenuta anche la Manovra di Ferragosto 2011 che modifica la percentuale di tassazione degli utili netti annuali, introducendo altresì la tassazione di una parte dell’utile accantonato alla riserva minima obbligatoria. Le nuove norme troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2012. Nella determinazione degli acconti per il 2012, l’imposta 2011 va ricalcolata applicando le nuove disposizioni.

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Regime previgente

Ai sensi dell’art. 1, comma 460 della L. n. 311/2004, per le società a mutualità prevalente, alla formazione del reddito imponibile non concorre:


In base a tale norma, nei confronti delle cooperative e dei loro consorzi a mutualità prevalente si applicavano (e si applicheranno ancora per il 2011) le seguenti regole:

Incremento della tassazione degli utili

Con l’obiettivo di aumentare la pressione fiscale in riferimento ad alcune categorie, a partire dal 2012, si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente. Pertanto, la quota degli utili netti che concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative passerà:


Restano escluse da tale aumento le cooperative agricole e della piccola pesca, così come le cooperative sociali.

Utile non assoggettato a tassazione

Le nuove percentuali rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile qualora sia destinata a:

Tassazione della riserva minima obbligatoria

Per tutte le cooperative viene, invece, ridotta del 10% la totale esclusione dal reddito degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Infatti, se prima della modifica l’utile accantonato a riserva minima obbligatoria era escluso da imposizione, ora lo stesso dovrà essere tassato nella misura del 10%.
Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali. Di conseguenza, il risultato finale sarà un maggior imponibile pari al 3% degli utili netti.


TAG: Cooperative e Consorzi