Entro il prossimo 31 ottobre i soggetti con periodicità mensile devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Comunicazioni Black list dello scorso mese di settembre ed entro la stessa data sono tenuti all’adempimento anche i soggetti con obbligo trimestrale, in relazione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2011. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente (direttamente o tramite intermediari abilitati) utilizzando l’apposito modello predisposto con Provvedimento del 28.05.2010 (scarica il modello editabile di comunicazione delle operazioni Black list)
L’obbligo di Comunicazione black list, introdotto dal D.L. n. 40/2010 (decreto incentivi 2010) per contrastare le frodi fiscali internazionali, è a carico di tutti coloro che agiscono nell’esercizio di:
e serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni intercorse con operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Nel nostro Business Center il pratico E-book sulla Comunicazione black list
L'articolo continua dopo la pubblicità
Con la Circolare n. 28/E/2011 l’Agenzia, rispondendo ad una serie di quesiti effettuati durante incontri con la stampa specializzata, fornisce questi chiarimenti sulla comunicazione black list:
L'approfondimento con tutti i casi e i chiarimenti nel nostro Business Center.
Con la risoluzione 71/E del 6.7.2011 l'Agenzia ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti di un soggetto black list che opera in un paese a fiscalità ordinaria avvalendosi dell’identificazione diretta. Nonostante gli aspetti formali, dovuti al fatto che in fattura risulta la partita IVA di un paese non black list, l’operazione ha comunque come controparte un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata. Di conseguenza la società avendo l’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche al Fisco dovrà così compilare il quadro A: