Nel mirino del Fisco le imprese in perdita per almeno due anni consecutivi. È questa la chiave di lettura che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 4/E del 15.02.2011, attribuisce all’art. 24 del D.l. 78/2010. Norma che ha consacrato un principio già in passato accolto dall’Agenzia delle Entrate e dalla Cassazione, quello che la perdita, quando reiterata, è incoerente con la logica imprenditoriale e in quanto tale indicatrice di un comportamento antieconomico. La perdita sistemica costituisce pertanto un fattore di rischio di evasione tale da legittimare l’attività di controllo da parte degli uffici.
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L’articolo 24 del D.l. 78/2010 (poi convertito in L. 122/2010) ha previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di specifiche analisi di rischio, debbano assicurare “una vigilanza sistematica” nei confronti delle imprese che per più di un periodo d’imposta presentano perdite:
Successivamente l’Agenzia delle Entrate (con la circolare 4/E del 15.02.2011) ha chiarito che sono perdite sistemiche quelle che si verificano per almeno due anni consecutivi; le perdite non consecutive, infatti, risulterebbero occasionali e non sistemiche.
Di fronte alle contestazioni dell’ufficio, il contribuente può difendersi fornendo prova contraria e quindi dimostrando l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate, ad esempio adducendo ad una crisi del settore o ad una fase di ristrutturazione societaria. Altro elemento potrebbe essere la fruizione di agevolazioni fiscali senza le quali la perdita non si sarebbe prodotta. Per l’impresa neo-costituita dimostrare l’effettività delle perdite è più semplice, infatti esse risultano quasi “fisiologiche” tanto che è la legge stessa a prevedere la possibilità del riporto illimitato delle perdite prodotte nei primi 3 anni di esercizio dell’attività.