Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 "Omnibus" , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche sulla semplificazione riguardo la certificazione dei corrispettivi per il noleggio di veicoli senza conducente, prevista dall’art. 23 c. 42 del D.L. 98/2011 cd “Manovra correttiva” . In esso è stato previsto di eliminare l’obbligo di certificazione a mezzo di scontrino o ricevuta fiscale anche per i corrispettivi non pagati prima del servizio e ripristinare l’obbligo di emissione della fattura fiscale direttamente al momento del pagamento del corrispettivo.
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La modifica è stata dettata dal notevole sviluppo del settore dell’autonoleggio collegato tra l'altro a "benefici sullo sviluppo del mercato del turismo nazionale" con la finalità di una opportuna “semplificazione degli adempimenti contabili attualmente in vigore, in quanto gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli”, come riportato nella relazione ministeriale, finalmente attenta ai risvolti pratici delle normative fiscali.
Con la nuova procedura si prevede, pertanto, che a decorrere dal 6.07.2011, l’azienda di autonoleggio sia tenuta ad emettere esclusivamente fattura e non scontrino ai sensi dell'art. 21 del D.p.r. 633/72 e consegnarla direttamente al cliente, nel momento in cui l'autovettura viene riconsegnata ad un punto noleggio dell'azienda, indicando nella fattura emessa gli estremi del contratto di noleggio corrispondente. La consegna al cliente del veicolo a titolo di noleggio viene documentata quindi solo dagli appositi documenti e/o scritture contabili dell’agenzia ad es. appunto il contratto di noleggio, stipulato prima della consegna dell'auto e dato copia al cliente.
Gli estremi del contratto andranno poi riportati nella fattura . In caso di acconto il noleggiatore dovrà comunque emettere fattura ordinaria.