Speciale Pubblicato il 10/10/2011

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Riscossione coattiva: al via entro il 17 ottobre il recupero delle somme non versate del condono 2002

di Zamberlan Dott. Ernesto

Parte il controllo dei contribuenti non in regola con le rate del condono 2002 per la riscossione coattiva entro il 31 Dicembre 2011



La Manovra di Ferragosto prevede, tra le altre, una misura per recuperare quanto definito ma non versato dai contribuenti che si sono avvalsi del Condono 2002 (Legge 289/2002). Si tratta di un ammontare totale di quasi quattro miliardi di euro ma, come illustrato dal direttore delle Entrate Attilio Befera poco più di un mese fa alla Commissione Bilancio della Camera , in pratica, al netto di procedure concorsuali già avviate e di somme inesigibili,  poco più di un miliardo di euro potrebbe effettivamente ritornare alle casse dello Stato. Per questo la relazione tecnica non aveva fornito alcuna stima in termini di cassa.
Vediamo in dettaglio la novità e alcuni dubbi interpretativi sui quali si attendono chiarimenti di prassi.

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Cosa prevede la nuova norma sulla riscossione coattiva?

L’art. 2, commi 5 bis e 5 ter ,della legge di conversione del DL n. 138/2011 annuncia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge approvata il 13 settembre 2011, una “ricognizione” dei nominativi dei soggetti che non hanno pagato per intero le somme dovute , cioè che hanno aderito al condono versando la prima rata ed hanno poi omesso i versamenti ulteriori.
Nei trenta giorni successivi l’Agenzia provvederà ad avviare la riscossione coattiva ovvero invierà comunicazioni che intimano il pagamento entro il 31 dicembre 2011. In assenza di ciò i soggetti sconteranno due conseguenze:

una sanzione del 50% delle somme definite e non versate, oltre alle sanzioni e agli interessi già maturati . Tale sanzione deriverà da un provvedimento della Agenzia stessa.
• una stretta sui controlli fiscali sui periodi successivi a quelli condonati, per i quali sono ancora in corso i termini di accertamento , anche su attività svolte con codice fiscale diverso, ossia dopo chiusura della partita iva precedente o in forma societaria. Su quest’ultimo punto non è chiaro come sarà applicabile ad esempio sull’attività di un soggetto partecipe di una società di capitali.

I contribuenti interessati secondo il dettato letterale della legge (“somme non versate anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle“) dovrebbero dunque essere solo quelli che hanno ricevuto le cartelle di pagamento già entro la fine del 2008. Qualche dubbio persiste invece nel caso di un soggetto già accertato come inesigibile dall’Agenzia per liquidazione o fallimento.

La proroga dell’accertamento ai fini IVA

La stessa legge di conversione del decreto 138/2011 prevede anche la proroga di un anno dei termini di accertamento pendenti al 31/12/2011 ai fini IVA , per i soggetti aderenti a tutti condoni regolati dalla Legge 289/2002. La norma sembra voler dare più tempo all’Agenzia per i controlli per pareggiare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che aveva censurato il condono IVA con sentenza C 123/06 del 17 luglio 2008, giudicandolo inapplicabile per violazione della disciplina comunitaria.
Sul tema di un eventuale proroga "a posteriori" del periodo di accertamento  va tenuto conto che la posizione non è isolata o del tutto nuova. Da ricordare infatti la sentenza della Corte Costituzionale (n. 247/2011) che ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini dell’accertamento in presenza di violazioni di carattere penale.

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TAG: Accertamento e controlli