Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore, in sede di conversione in legge del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) sono stati introdotti nell’art. 2 i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies. Tale scopo è perseguito dal legislatore attraendo a tassazione la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo in capo al soggetto utilizzatore, e negando alla società concedente la deducibilità dei costi relativi ai beni.
Tali disposizioni contengono una specifica disciplina che, come evidenziato nella risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-05309 del 15.09.2011 riguardano “... un'ipotesi diversa dalle fattispecie dell'autoconsumo familiare, dell'assegnazione dei beni a soci, nonché della destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali.”
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Gli aspetti fondamentali della nuova disciplina
I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, mirano a contrastare il fenomeno della concessione in uso dei beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore, senza corrispettivo o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. A tal fine, con decorrenza dal 2012, viene previsto che:
- in capo al concedente (società/ditta individuale), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni;
- in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.
L’indeducibilità dei costi per il concedente
La nuova disciplina introdotta con la Manovra di Ferragosto 2011 stabilisce che nel caso in cui una società/ditta individuale
conceda in godimento un bene dell’impresa ad un socio/familiare
senza corrispettivo, o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i
costi sostenuti dall’impresa per tali beni (ad esempio, spese di manutenzione, spese di gestione, ammortamenti) siano
indeducibili.
Considerato che la norma fa riferimento ai “beni dell’impresa”,
non dovrebbero essere interessate dalla nuova disciplina le società semplici. Tuttavia, per le
società di persone può porsi il problema della
doppia tassazione, in quanto l’indeducibilità dei costi determina di per sé già un aumento del reddito imponibile del socio tassato per trasparenza, che in quanto utilizzatore del bene deve assoggettare a tassazione anche la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo.
La tassazione del differenziale per l’utilizzatore
In capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), è previsto la
tassazione della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in uso di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR. A tal fine, si ritiene che per la determinazione del valore di mercato si fa riferimento al
“valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR.
Per quanto riguarda, invece, i
familiari dell’imprenditore il riferimento non può che essere all’art. 5, comma 5 del TUIR, secondo cui rientrano in tale ambito il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Naturalmente, se il bene è concesso in godimento per una
frazione d’anno, i valori dovrebbero essere
ragguagliati.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate e i controlli dell’Agenzia
Per facilitare l’attività di controllo scatta anche l’
obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con un
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto saranno individuati le modalità e i termini per l’effettuazione della predetta comunicazione.
Se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non viene effettuata, o viene effettuata con la trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicherà, in solido tra le parti, una
sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento. Se, invece, la società concedente riprende a tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento e il soggetto utilizzatore assoggetta ad imposizione la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito, la sanzione applicabile per l’omessa comunicazione o la trasmissione di dati non veritieri o incompleti, è quella prevista dall’art. 11, comma a) del D.lgs. n. 471/1997 (
sanzione da 258 € a 2.065 €).
L’
Agenzia delle Entrate, dal canto suo, procederà a
controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.
Ai fini della determinazione sintetica del reddito dei soggetti utilizzatori l’Agenzia delle Entrate terrà conto di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata dagli stessi nei confronti della società.
L’applicazione delle nuove disposizioni e il calcolo degli acconti
Le nuove disposizioni troveranno applicazione
a partire dal periodo d’imposta 2012, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in esame. Nella determinazione degli
acconti per il 2012, ai fini delle imposte dirette, l’
imposta 2011 va ricalcolata applicando le nuove disposizioni.